Art. 18 
 
                             Competenze 
 
  1. Il Dipartimento della  salute  umana,  della  salute  animale  e
dell'ecosistema (One  Health),  e  dei  rapporti  internazionali,  in
aggiunta alle funzioni di cui all'articolo  4  e  alle  attivita'  di
supporto  per  il  Ministro  nelle  materie  di  propria  competenza,
provvede altresi' alle attivita' di  coordinamento  e  di  vigilanza,
anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della Salute,
in tema di: 
    a)  individuazione,  definizione,  valutazione,  informazione   e
promozione di corretti stili di vita,  in  relazione  all'ecosistema,
all'ambiente di vita e all'ambiente di lavoro; 
    b) esercizio delle competenze statali in materia  di  nutrizione,
alimenti ed educazione alimentare; 
    c) valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; 
    d) salute animale, farmaci veterinari e benessere degli animali; 
    e) coordinamento e finanziamento degli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali e vigilanza sugli stessi; 
    f)  ricerca  e   sperimentazione   nel   settore   alimentare   e
veterinario; 
    g) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  delle  condizioni  di
vita e di benessere delle persone; 
    h) attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, per il
personale in servizio, assegnato ovvero in posizione  di  distacco  o
comando negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC)
e Posti di controllo frontalieri (PCF), per il tramite dei  dirigenti
titolari degli uffici; 
    i)  funzioni  statali  in  materia  di  assistenza  sanitaria  ai
cittadini italiani all'estero e di  assistenza  transfrontaliera,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.
618, al decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  38  e  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ferme restando le competenze  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    l) coordinamento dei rapporti con gli organismi internazionali  e
della partecipazione alle relative attivita'  e  incontri  a  livello
internazionale (Unione europea,  Consiglio  d'Europa,  Organizzazione
per lo sviluppo e la cooperazione economica, Organizzazione  mondiale
della  sanita',  Organizzazione  mondiale  della   sanita'   animale,
Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   per   l'alimentazione    e
l'agricoltura  e  altre  organizzazioni  internazionali   o   agenzie
specializzate); promozione della collaborazione sanitaria  in  ambito
europeo e mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle  attivita'
internazionali   svolte   dalle   regioni   in   materia   sanitaria;
coordinamento, in base agli  indirizzi  del  Capo  del  dipartimento,
delle attivita'  e  delle  iniziative  delle  Direzioni  generali  in
materia di progettazione,  destinazione  e  utilizzazione  dei  fondi
strutturali europei; 
    m)   promozione   dell'attuazione   delle   convenzioni,    delle
raccomandazioni  e  dei  programmi  comunitari  e  internazionali  in
materia sanitaria; svolgimento delle attivita' connesse alla  stipula
degli accordi bilaterali o multilaterali  del  Ministero  in  materia
sanitaria, ivi compresi, in raccordo con la Direzione generale di cui
all'articolo  15,  quelli  europei  ed  internazionali  in  tema   di
assistenza sanitaria; 
    n) supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo e,  ferme  restando  le  competenze  di
questi,  coordinamento  delle  attivita'  di  programmazione   e   di
indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione
di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica  sanitaria
internazionale dell'Italia; 
    o)  cura  del  contenzioso  e  affari  legali  nelle  materie  di
competenza del Dipartimento; 
  2. Il Dipartimento esplica le funzioni spettanti al Ministero quale
Autorita' nazionale di  riferimento  dell'Autorita'  europea  per  la
sicurezza  alimentare,  avvalendosi  della  Direzione  generale   dei
corretti stili di vita  e  dei  rapporti  con  l'ecosistema,  cura  i
rapporti con la World Organisation for Animal Health (WOAH) e la Food
and Agriculture Organization (FAO) e, per le materie  di  competenza,
con  l'Unione  europea,  il  Consiglio   d'Europa,   l'Organizzazione
mondiale della sanita' e le altre organizzazioni internazionali. 
  3. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di  lotta
ed emergenza contro le malattie animali di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. 
  4. Il Capo  del  Dipartimento  della  salute  umana,  della  salute
animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali
svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari  italiani  -  Chief
Veterinary Officer (CVO) nelle istituzioni europee ed internazionali,
nonche' le funzioni di presidente del Centro nazionale  di  lotta  ed
emergenza   contro   le   malattie   animali   e   delle   rispettive
articolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, lettera a), del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  136,  ove  in  possesso  della
professionalita'  medico-veterinaria.  Qualora   non   ricorra   tale
condizione,  il  Ministro  conferisce  le  anzidette  funzioni  a  un
direttore  generale  del  Ministero  in   possesso   della   predetta
professionalita'. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  si
          veda nelle note all'articolo 5. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980, n. 618, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
          1980,  n.  275,  S.O.,  reca:  "Assistenza   sanitaria   ai
          cittadini italiani all'estero". 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,   n.   38,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2014,  n.  67,
          reca: "Attuazione della  direttiva  2011/24/UE  concernente
          l'applicazione   dei   diritti   dei   pazienti    relativi
          all'assistenza sanitaria  transfrontaliera,  nonche'  della
          direttiva  2012/52/UE,  comportante  misure  destinate   ad
          agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
          un altro stato membro". 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1998, n.  191,
          S.O., reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero". 
              - Si riporta l'articolo 5  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2022, n. 136, recante: "Attuazione dell'articolo 14,
          comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o)  e  p),
          della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare
          la  normativa  nazionale  in  materia  di   prevenzione   e
          controllo delle malattie  animali  che  sono  trasmissibili
          agli animali o all'uomo, alle disposizioni del  regolamento
          (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
          marzo  2016",  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   12
          settembre 2022, n. 213: 
                «Art. 5  (Centro  nazionale  di  lotta  ed  emergenza
          contro le malattie animali). - 1. Il  Centro  nazionale  di
          lotta ed emergenza contro le malattie animali  (di  seguito
          Centro nazionale) e' un organo collegiale  di  supporto  al
          Ministero della salute per la definizione della strategia e
          per il coordinamento  delle  azioni  di  prevenzione  e  di
          contrasto alle malattie e  lo  svolgimento  delle  funzioni
          connesse al compito di cui all'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 
                2. Il Centro nazionale  assicura  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 43, del  regolamento,  per
          quanto attiene l'elaborazione dei piani di  emergenza  e  i
          relativi  aggiornamenti,  nonche'  l'individuazione   delle
          misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la
          salute pubblica. 
                3. Il Centro nazionale e'  presieduto  dal  Capo  dei
          servizi   veterinari   (di   seguito   «CVO»),    istituito
          dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo  delegato,  e
          si articola: 
                  a) nella Direzione strategica permanente; 
                  b) nella Unita' centrale di crisi (UCC); 
                  c)  nei  Gruppi  operativi  di   esperti   di   cui
          all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto  iii),  del
          regolamento, (di seguito Gruppi). 
                4. La Direzione strategica permanente e' composta da: 
                  a) il CVO con funzione di  presidente  o  come  suo
          delegato il direttore dell'ufficio di sanita' animale della
          competente Direzione generale del Ministero della salute; 
                  b) il  direttore  della  Direzione  generale  della
          sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari  del  Ministero
          della salute, ove diverso dal CVO; 
                  c) la rete dei responsabili dei servizi  veterinari
          regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
                  d) il direttore del Centro di  Referenza  Nazionale
          per   l'Epidemiologia   Veterinaria,   la   Programmazione,
          l'Informazione e l'Analisi del Rischio; 
                  e)  un  componente   indicato   dalla   Federazione
          nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI); 
                  f) il direttore dell'Ufficio della Sanita'  animale
          e gestione operativa  del  Centro  nazionale  di  lotta  ed
          emergenza contro le malattie animali e unita'  centrale  di
          crisi della Direzione generale della sanita' animale e  dei
          farmaci veterinari del Ministero della salute. 
                5. La Direzione strategica  si  riunisce  almeno  una
          volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei  componenti
          ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro,
          ai seguenti compiti: 
                  a)  definisce  gli  obiettivi  e  le  strategie  di
          prevenzione,  controllo  ed  eradicazione  delle   malattie
          animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione
          dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione; 
                  b) definisce i piani di emergenza nazionali  e  gli
          eventuali  manuali  operativi,  di  cui  all'articolo   43,
          paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di  redazione
          e degli aggiornamenti. Stabilisce altresi'  i  criteri  del
          monitoraggio della implementazione del piano  di  emergenza
          nazionale  sul  territorio  nazionale,  i  criteri  per  le
          strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli
          esercizi di simulazione; 
                  c) propone  al  direttore  generale  della  sanita'
          animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute
          le misure di emergenza  da  adottare  in  conformita'  agli
          articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento. 
                6. L'Unita'  centrale  di  crisi  (UCC)  assicura  il
          coordinamento  della  gestione  degli  interventi  e  delle
          misure sanitarie sull'intero territorio nazionale  in  caso
          di insorgenza di una malattia  di  categoria  A  o  di  una
          malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento. 
                7. L'Unita' centrale di crisi (UCC) e' composta da: 
                  a) il CVO, con funzioni di presidente  o  come  suo
          delegato il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della
          competente Direzione generale del Ministero della salute; 
                  b) il  direttore  della  Direzione  generale  della
          sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari  del  Ministero
          della salute, ove diverso dal CVO; 
                  c) il direttore  dell'Ufficio  di  sanita'  animale
          della  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  dei
          farmaci veterinari del Ministero della salute; 
                  d)  il  direttore  del  Laboratorio  nazionale   di
          referenza per la malattia di volta in volta interessata; 
                  e) il direttore del Centro di  Referenza  Nazionale
          per   l'Epidemiologia   Veterinaria,   la   Programmazione,
          l'Informazione e l'Analisi del Rischio; 
                  f) il responsabile del servizio  veterinario  della
          regione o provincia autonoma il cui assessore  alla  salute
          e'  il  coordinatore   della   Commissione   salute   della
          Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di
          Bolzano; 
                  g) il responsabile o  i  responsabili  dei  servizi
          veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di
          Bolzano interessate di volta  in  volta  dalla  malattia  o
          dalla situazione di emergenza; 
                  h) un rappresentante designato dal Ministero  delle
          politiche agricole, alimentari e forestali; 
                  i) un rappresentante designato dal Ministero  della
          transizione ecologica; 
                  l) il Comandante  dei  Carabinieri  per  la  tutela
          della salute; 
                  m) un rappresentante della struttura  organizzativa
          della Sanita' militare di cui all'articolo  188,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
                8. La composizione dell'UCC puo' essere integrata  di
          volta  in  volta,  su  indicazione  del   Presidente,   con
          rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria  o
          con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di
          adozione  di  misure  di  controllo  supplementari  di  cui
          all'articolo 71 del regolamento, l'UCC e' integrata con uno
          o  piu'  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria
          interessate. 
                9. L'UCC e'  convocata  dal  CVO  direttamente  o  su
          richiesta motivata del responsabile dei servizi  veterinari
          regionali della regione o della provincia autonoma  il  cui
          assessore alla salute e' il coordinatore della  Commissione
          salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e
          ha, tra l'altro, i seguenti  compiti,  fatto  salvo  quanto
          gia' previsto nei piani di emergenza: 
                  a) individuazione delle misure di  sanita'  animale
          in fase di emergenza; 
                  b)    individuazione    delle     modalita'     per
          l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di  sieri,
          vaccini, antigeni e reagenti; 
                  c)   coordinamento   delle    unita'    di    crisi
          territoriali; 
                  d) definizione, in collaborazione con i  laboratori
          ufficiali e i centri di referenza, dei  flussi  informativi
          necessari al controllo dell'emergenza. 
                10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo  con
          le analoghe strutture a livello regionale  (UCR)  e  locale
          (UCL). 
                11. I Gruppi di cui al  comma  3,  lettera  c),  sono
          composti da: 
                  a)  il  direttore  del  Dipartimento  di   medicina
          veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanita'; 
                  b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei
          presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto  in
          malattie infettive degli animali; 
                  c) il direttore del Centro di  Referenza  Nazionale
          per   l'Epidemiologia   Veterinaria,   la   Programmazione,
          l'Informazione  e  l'Analisi  del   Rischio   dell'Istituto
          Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise  «G.
          Caporale»; 
                  d)  i  direttori  dei  laboratori  ufficiali,   dei
          laboratori  nazionali  di  riferimento  e  dei  centri   di
          referenza nazionale per le malattie infettive  e  diffusive
          degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia
          o dalla situazione di emergenza; 
                  e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la
          Protezione e  la  Ricerca  Ambientale  (ISPRA)  esperto  in
          epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali; 
                  f) da un  dirigente  veterinario  della  competente
          Direzione generale del Ministero della salute con  funzione
          di coordinatore. 
                12. L'Ufficio  di  sanita'  animale  della  Direzione
          generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del
          Ministero della salute  svolge  le  funzioni  di  Direzione
          operativa del Centro nazionale e, anche  sulla  base  delle
          direttive annuali del direttore  della  Direzione  generale
          della sanita' animale e dei farmaci veterinari,  predispone
          gli atti  da  sottoporre  alla  Direzione  strategica,  da'
          esecuzione  alle  decisioni  e  ai  programmi  adottati  su
          proposta della stessa coordinando le attivita' e le  misure
          sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione  delle
          malattie animali. L'Ufficio  di  sanita'  animale  assicura
          supporto tecnico-amministrativo  all'UCC  e  ai  Gruppi  ed
          effettua verifiche ispettive. 
                13. Ai componenti del Centro nazionale  non  spettano
          compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati.».