Art. 18 Competenze 1. Il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 4 e alle attivita' di supporto per il Ministro nelle materie di propria competenza, provvede altresi' alle attivita' di coordinamento e di vigilanza, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della Salute, in tema di: a) individuazione, definizione, valutazione, informazione e promozione di corretti stili di vita, in relazione all'ecosistema, all'ambiente di vita e all'ambiente di lavoro; b) esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti ed educazione alimentare; c) valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; d) salute animale, farmaci veterinari e benessere degli animali; e) coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e vigilanza sugli stessi; f) ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario; g) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delle condizioni di vita e di benessere delle persone; h) attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di controllo frontalieri (PCF), per il tramite dei dirigenti titolari degli uffici; i) funzioni statali in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e di assistenza transfrontaliera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l) coordinamento dei rapporti con gli organismi internazionali e della partecipazione alle relative attivita' e incontri a livello internazionale (Unione europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, Organizzazione mondiale della sanita', Organizzazione mondiale della sanita' animale, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate); promozione della collaborazione sanitaria in ambito europeo e mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attivita' internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria; coordinamento, in base agli indirizzi del Capo del dipartimento, delle attivita' e delle iniziative delle Direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei; m) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria, ivi compresi, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 15, quelli europei ed internazionali in tema di assistenza sanitaria; n) supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordinamento delle attivita' di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia; o) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento; 2. Il Dipartimento esplica le funzioni spettanti al Ministero quale Autorita' nazionale di riferimento dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, avvalendosi della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, cura i rapporti con la World Organisation for Animal Health (WOAH) e la Food and Agriculture Organization (FAO) e, per le materie di competenza, con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre organizzazioni internazionali. 3. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. 4. Il Capo del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani - Chief Veterinary Officer (CVO) nelle istituzioni europee ed internazionali, nonche' le funzioni di presidente del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e delle rispettive articolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, lettera a), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, ove in possesso della professionalita' medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione, il Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del Ministero in possesso della predetta professionalita'.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note all'articolo 5. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275, S.O., reca: "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero". - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2014, n. 67, reca: "Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro". - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1998, n. 191, S.O., reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". - Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante: "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213: «Art. 5 (Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) e' un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonche' l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica. 3. Il Centro nazionale e' presieduto dal Capo dei servizi veterinari (di seguito «CVO»), istituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e si articola: a) nella Direzione strategica permanente; b) nella Unita' centrale di crisi (UCC); c) nei Gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento, (di seguito Gruppi). 4. La Direzione strategica permanente e' composta da: a) il CVO con funzione di presidente o come suo delegato il direttore dell'ufficio di sanita' animale della competente Direzione generale del Ministero della salute; b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO; c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio; e) un componente indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI); f) il direttore dell'Ufficio della Sanita' animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di crisi della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute. 5. La Direzione strategica si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro, ai seguenti compiti: a) definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione; b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresi' i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione; c) propone al direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di emergenza da adottare in conformita' agli articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento. 6. L'Unita' centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento. 7. L'Unita' centrale di crisi (UCC) e' composta da: a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della competente Direzione generale del Ministero della salute; b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO; c) il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute; d) il direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata; e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio; f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza; h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica; l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute; m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanita' militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. La composizione dell'UCC puo' essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC e' integrata con uno o piu' rappresentanti delle associazioni di categoria interessate. 9. L'UCC e' convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto gia' previsto nei piani di emergenza: a) individuazione delle misure di sanita' animale in fase di emergenza; b) individuazione delle modalita' per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti; c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali; d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza. 10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL). 11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da: a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanita'; b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali; c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»; d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffusive degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza; e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali; f) da un dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore. 12. L'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, da' esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. L'Ufficio di sanita' animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive. 13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».