Art. 2 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero della salute, si articola in quattro Dipartimenti e
dodici   direzioni   generali.   Ciascun    Dipartimento    coordina,
sovraintende e controlla l'operato di tre direzioni generali cui sono
demandati compiti e funzioni  afferenti  a  materie  omogenee  ovvero
affini. 
  2.  Il  Dipartimento,  in  relazione  alle  Direzioni  generali  di
rispettiva pertinenza: 
    a) fornisce gli indirizzi generali cui si informa l'azione  delle
Direzioni generali,  in  conformita'  e  in  attuazione  delle  linee
generali di indirizzo predisposte dal Ministro; 
    b) assicura l'esercizio organico e integrato  delle  funzioni  in
concreto espletate dalle Direzioni generali; 
    c) riferisce periodicamente agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro del modo di svolgimento delle  funzioni  e  dei  compiti
assegnati alle direzioni generali; 
    d) e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dalle
Direzioni generali,  in  attuazione  delle  linee  di  indirizzo  del
Ministro. 
  3. I Dipartimenti assumono la seguente denominazione: 
    a)  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  delle  risorse
umane e del bilancio; 
    b)  Dipartimento  della  prevenzione,  della  ricerca   e   delle
emergenze sanitarie; 
    c) Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del
farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; 
    d) Dipartimento  della  salute  umana,  della  salute  animale  e
dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali. 
  4. Il Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  delle  risorse
umane e del bilancio e' articolato nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale delle risorse umane e del bilancio; 
    b) Direzione generale della comunicazione; 
    c) Direzione generale della vigilanza sugli enti e  degli  organi
collegiali. 
  Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', fino al  31  dicembre
2026, l'Unita' di Missione  per  l'attuazione  degli  interventi  del
Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, istituita con decreto del
Ministro  della  salute,  del  15  settembre  2021,   in   attuazione
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  5.  Il  Dipartimento  della  prevenzione,  della  ricerca  e  delle
emergenze sanitarie, e' articolato nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale della prevenzione; 
    b) Direzione generale delle emergenze sanitarie. 
    c)  Direzione  generale  della  ricerca  e  dell'innovazione   in
sanita'. 
  6. Il Dipartimento della programmazione,  dei  dispositivi  medici,
del farmaco e  delle  politiche  in  favore  del  Servizio  sanitario
nazionale, e' articolato nei seguenti uffici di livello  dirigenziale
generale: 
    a)  Direzione  generale  della  programmazione  e   dell'edilizia
sanitaria; 
    b)  Direzione  generale  delle  professioni  sanitarie  e   delle
politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; 
    c) Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco. 
  7. Il Dipartimento della  salute  umana,  della  salute  animale  e
dell'ecosistema  (One  Health),  e  dei  rapporti  internazionali  e'
articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale dei corretti stili di vita e  dei  rapporti
con l'ecosistema; 
    b) Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare; 
    c) Direzione generale della salute animale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'articolo  8,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77 si veda nelle note alle premesse.