Art. 2 Organizzazione del Ministero 1. Il Ministero della salute, si articola in quattro Dipartimenti e dodici direzioni generali. Ciascun Dipartimento coordina, sovraintende e controlla l'operato di tre direzioni generali cui sono demandati compiti e funzioni afferenti a materie omogenee ovvero affini. 2. Il Dipartimento, in relazione alle Direzioni generali di rispettiva pertinenza: a) fornisce gli indirizzi generali cui si informa l'azione delle Direzioni generali, in conformita' e in attuazione delle linee generali di indirizzo predisposte dal Ministro; b) assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni in concreto espletate dalle Direzioni generali; c) riferisce periodicamente agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del modo di svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati alle direzioni generali; d) e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dalle Direzioni generali, in attuazione delle linee di indirizzo del Ministro. 3. I Dipartimenti assumono la seguente denominazione: a) Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio; b) Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie; c) Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; d) Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali. 4. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale delle risorse umane e del bilancio; b) Direzione generale della comunicazione; c) Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', fino al 31 dicembre 2026, l'Unita' di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, istituita con decreto del Ministro della salute, del 15 settembre 2021, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 5. Il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale della prevenzione; b) Direzione generale delle emergenze sanitarie. c) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita'. 6. Il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria; b) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; c) Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco. 7. Il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema; b) Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare; c) Direzione generale della salute animale.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 si veda nelle note alle premesse.