Art. 3 
 
                        Capi dei dipartimenti 
 
  1. I Capi dei dipartimenti, nominati  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  dai  quali
dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello
dirigenziale  generale  in  cui  si  articola  ciascun  Dipartimento,
esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
gestione amministrativa, i Capi dei dipartimenti: 
    a) assicurano la stretta  integrazione  tra  le  attivita'  degli
uffici nello svolgimento delle funzioni; 
    b) rappresentano unitariamente i Dipartimenti nelle relazioni con
l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra  le
strutture dipartimentali e  le  altre  amministrazioni  ed  enti  del
settore pubblico; 
    c) forniscono, per  il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  il
supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 
  3. I Capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e  3,
del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  del  combinato
disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, esercitano un'azione di  indirizzo  e  di  coordinamento,  anche
tecnico, e di monitoraggio sull'attivita'  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive
specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo,
anche  per  individuare  categorie  di  atti   e   di   provvedimenti
amministrativi di particolare rilevanza, nonche'  di  spesa,  di  cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Con riferimento a tali  atti  e  provvedimenti  e'  previsto  un
potere sostitutivo in caso di  inerzia,  ovvero  il  rilascio  di  un
preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di  idoneita'  al
raggiungimento degli obiettivi e al  rispetto  delle  priorita',  dei
piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi
del Ministro. Il diniego del nulla  osta  e  l'esercizio  del  potere
sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati  al  Ministro  per  il
tramite dell'Ufficio di Gabinetto. 
  4.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,   direzione   e
controllo, i Capi dei dipartimenti operano in modo da  sviluppare  la
programmazione delle attivita' e dei processi,  la  collaborazione  e
l'integrazione  funzionale  tra  le  strutture   dipartimentali,   la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la  gestione
di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono
contributi di piu' strutture operative. 
  5.  Essi,  inoltre,   assicurano   il   coordinamento   dell'azione
amministrativa  anche  mediante  la  convocazione  della   Conferenza
permanente  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  nonche'  attraverso
l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro  temporaneo  per
la trattazione di questioni specifiche  o  per  il  perseguimento  di
particolari  obiettivi  che  necessitano   del   concorso   di   piu'
Dipartimenti o di piu' Direzioni generali,  anche  per  gli  atti  di
pianificazione strategica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  l'articolo  19,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O: 
                «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          (omissis) 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                (omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 5, commi  1,  3,  5  e  6,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   recante
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.: 
                «Art. 5 (I dipartimenti). - 1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                (omissis) 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                (omissis) 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.». 
              - Si riporta l'articolo 16, commi 1 e  5,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O: 
                 «Art.  16  (Funzioni   dei   dirigenti   di   uffici
          dirigenziali  generali).   -  1.  I  dirigenti  di   uffici
          dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito  di
          quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri,
          i seguenti compiti e poteri: 
                  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al
          Ministro, nelle materie di sua competenza; 
                  a-bis)  propongono   le   risorse   e   i   profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
                  b)  curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                  c) adottano gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                  d)   adottano   gli   atti   e   i    provvedimenti
          amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli  di
          acquisizione delle entrate rientranti nella competenza  dei
          propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                  d-bis)   adottano    i    provvedimenti    previsti
          dall'articolo 17,  comma  2,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 
                  e) dirigono, coordinano e  controllano  l'attivita'
          dei  dirigenti  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
                  f) promuovono e resistono alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'articolo 12, comma 1, della  legge  3  aprile
          1979, n. 103; 
                  g)  richiedono  direttamente  pareri  agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                  h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione   e
          gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
          e di lavoro; 
                  i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli  atti
          e  i  provvedimenti  amministrativi  non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                  l) curano i rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                  l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
          a prevenire e contrastare i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti; 
                  l-ter) forniscono  le  informazioni  richieste  dal
          soggetto competente per  l'individuazione  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  e  formulano  specifiche  proposte  volte  alla
          prevenzione del rischio medesimo; 
                  l-quater)   provvedono   al   monitoraggio    delle
          attivita'  nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato  il
          rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
          disponendo, con provvedimento motivato,  la  rotazione  del
          personale nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
          disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
                  (omissis) 
                5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».