Art. 9 
 
        Unita' di missione per l'attuazione degli interventi 
           del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza 
 
  1. Nell'ambito del Ministero della salute, presso  il  Dipartimento
dell'amministrazione generale, delle risorse umane  e  del  bilancio,
opera fino al 31  dicembre  2026  l'Unita'  di  missione  di  livello
dirigenziale generale per l'attuazione  degli  interventi  del  Piano
Nazionale di Ripresa e  di  Resilienza,  istituita  con  decreto  del
Ministro della salute 15 settembre 2021, in attuazione  dell'articolo
8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021. All'Unita' di  missione
e'  preposto  un  Direttore  generale  con  un  incarico  di  livello
dirigenziale generale. 
  2. Per l'attuazione degli interventi della  Missione  6  del  Piano
Nazionale di Ripresa e di Resilienza,  l'Unita'  di  missione,  ferme
restando le competenze rispettivamente attribuite  dalla  legge  alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale  e  all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, quale soggetto attuatore,
svolge le seguenti funzioni: 
    a) proposte, in raccordo con le Direzioni generali  di  cui  agli
articoli 15 e 16,  in  materia  di  strategia  nazionale  di  sanita'
elettronica,  telemedicina  e  Fascicolo  Sanitario  Elettronico,   e
attivita' istruttoria volta alla approvazione dei  principi  e  delle
linee guida adottati in materia dalla Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali; 
    b) attuazione della normativa in materia di  Fascicolo  Sanitario
Elettronico, Ecosistema dati sanitario (EDS) e digitalizzazione della
documentazione  sanitaria,  in  raccordo  con  la   struttura   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e  l'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali nel ruolo  di  Agenzia  nazionale  per  la
sanita' digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221; 
    c) promozione dei principi dell'amministrazione digitale e  degli
open data e definizione  degli  indirizzi  per  la  digitalizzazione,
individuati dall'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali
nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanita' digitale,  in  coerenza
con le linee strategiche dell'Agenda  digitale  italiana  di  cui  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    d) attuazione delle disposizioni del Codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  con
particolare riferimento all'accesso  telematico,  al  riutilizzo  dei
dati del Ministero e all'accessibilita' degli stessi; 
    e)  azione  di   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
monitoraggio della sicurezza informatica, relativamente  ai  sistemi,
alle infrastrutture,  anche  in  relazione  al  sistema  pubblico  di
connettivita',  nonche'  ai  dati  in  attuazione   della   normativa
nazionale, europea ed internazionale in  materia  di  protezione  dei
dati sanitari, anche in raccordo con l'Agenzia per la  Cybersicurezza
Nazionale quale autorita' nazionale per la cybersicurezza e l'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID), in coerenza con gli indirizzi stabiliti
dal Garante per la protezione dei dati personali, e  sulla  base  dei
principi  tecnici  definiti  dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali nel ruolo di  Agenzia  nazionale  per  la  sanita'
digitale; 
    f) sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale
e sviluppo e gestione della rete intranet; 
    g) gestione di osservatori e centri di documentazione; 
    h) promozione della  digitalizzazione  in  ambito  sanitario  per
l'evoluzione del nuovo sistema informativo sanitario; 
    i) individuazione  dei  fabbisogni  informativi  del  SSN  e  del
Ministero in raccordo con le altre Direzioni generali; 
    l) coordinamento dell'informatizzazione concernente il SSN; 
    m)   pianificazione,   progettazione,   sviluppo    e    gestione
dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi
informativi del  SSN  e  del  Ministero  in  raccordo  con  le  altre
Direzioni generali, anche in attuazione della disciplina  in  materia
di accessibilita' e fruibilita'; 
    n) attuazione del piano d'azione  per  l'evoluzione  del  sistema
informativo sanitario; 
    o) direttive tecniche per  l'adozione  nel  SSN  dei  certificati
telematici, delle prescrizioni elettroniche e della  digitalizzazione
della documentazione sanitaria; 
    p) monitoraggio,  verifica  ed  elaborazione  dei  dati  relativi
all'attivita' del Servizio  sanitario  nazionale,  anche  a  supporto
delle attivita' delle Direzioni generali del Ministero e degli  altri
soggetti competenti; 
    q) attivita' e funzioni dell'Ufficio di statistica, ai sensi  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, incluse l'analisi e  la
diffusione dei dati relativi all'attivita' del SSN; 
    r) cura delle pubblicazioni statistiche in  materia  sanitaria  e
relazione sullo stato sanitario del Paese; 
    s)  cura  del  contenzioso  e  affari  legali  nelle  materie  di
competenza dell'Unita' di missione. 
  3. Il Direttore generale e' individuato quale responsabile  per  la
transizione  digitale  ai   sensi   dell'articolo   17   del   codice
dell'Amministrazione    digitale.    Qualora    ricorrano    esigenze
organizzative o ragioni di opportunita', il  Ministro  puo'  nominare
per tali funzioni un altro  dirigente  di  prima  fascia  ovvero,  se
necessario, di seconda fascia dei ruoli del Ministero. 
  4. Il Direttore generale e' il  responsabile  del  trattamento  dei
dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati. 
  5. Le funzioni e i compiti di cui ai commi 2, 3  e  4,  diversi  da
quelli relativi all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, sono attribuiti, a decorrere dal 1°  gennaio  2027  e  in
assenza di disposizioni normative di proroga dell'Unita' di missione,
alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in  sanita',
fermo  restando  la   previsione   di   riorganizzazione   ai   sensi
dell'articolo 23, comma 4. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, recante: "Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese", convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.: 
                «Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
          sorveglianza nel settore sanitario e governo della  sanita'
          digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti  l'assistito,  riferiti  anche  alle
          prestazioni erogate al  di  fuori  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Ai fini del  presente  comma,  ogni  prestazione
          sanitaria   erogata   da   operatori   pubblici,    privati
          accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
          giorni dalla prestazione medesima, nel FSE  in  conformita'
          alle disposizioni del presente articolo. 
                2. Il FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
                  a) diagnosi, cura e riabilitazione; 
                  a-bis) prevenzione; 
                  a-ter) profilassi internazionale; 
                  b) studio e ricerca scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
                  c)   programmazione   sanitaria,   verifica   delle
          qualita'   delle   cure   e   valutazione   dell'assistenza
          sanitaria. 
                Il FSE deve consentire anche l'accesso da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
          Portale nazionale di cui al comma 15-ter. 
                2-bis. Per favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
                3. Il FSE e'  alimentato  con  i  dati  degli  eventi
          clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1  in  maniera
          continuativa e tempestiva, senza  ulteriori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  dai  soggetti  e  dagli  esercenti   le
          professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito  sia
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei  servizi
          socio-sanitari regionali sia  al  di  fuori  degli  stessi,
          nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
          possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del   FSE   aggiorna
          contestualmente anche l'indice di cui  al  comma  15-ter  e
          alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui  al  comma
          15-quater. 
                3-bis. 
                4. Le finalita' di cui alla lettera a)  del  comma  2
          sono  perseguite  dai  soggetti  del   Servizio   sanitario
          nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti
          gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalita'
          di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
          parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel
          rispetto delle misure di sicurezza definite  ai  sensi  del
          comma 7. 
                4-bis. Le finalita' di cui alla  lettera  a-bis)  del
          comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
          nazionale e dei  servizi  socio-sanitari  regionali,  dagli
          esercenti le professioni  sanitarie  nonche'  dagli  Uffici
          delle Regioni  e  delle  Province  autonome  competenti  in
          materia di prevenzione  sanitaria  e  dal  Ministero  della
          salute. 
                4-ter. Le finalita' di cui alla  lettera  a-ter)  del
          comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute. 
                5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alle lettere
          a), a-bis) e a-ter) del comma  2,  puo'  essere  realizzata
          soltanto  con  il  consenso  dell'assistito  e  sempre  nel
          rispetto  del  segreto  professionale,  salvo  i  casi   di
          emergenza  sanitaria  secondo   modalita'   individuate   a
          riguardo. Il mancato consenso  non  pregiudica  il  diritto
          all'erogazione della prestazione sanitaria. 
                6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma
          2 sono perseguite dalle regioni e dalle province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
                6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni. 
                7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute  e
          del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione  digitale,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  acquisito  il
          parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione, le garanzie e le misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati  personali  nel  rispetto
          dei  diritti  dell'assistito,  le  modalita'  e  i  livelli
          diversificati di accesso al FSE da parte  dei  soggetti  di
          cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la  definizione  e  le
          relative   modalita'   di   attribuzione   di   un   codice
          identificativo  univoco  dell'assistito  che  non  consenta
          l'identificazione diretta dell'interessato. 
                8. Le disposizioni recate dal presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                9. 
                10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i  registri  di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
                11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale, e di impianti protesici nonche'  di  dispositivi
          medici  impiantabili  sono  aggiornati  periodicamente  con
          decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali.   L'attivita'   obbligatoria   di    tenuta    e
          aggiornamento dei registri di  cui  al  presente  comma  e'
          svolta con  le  risorse  disponibili  in  via  ordinaria  e
          rientra tra le  attivita'  istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Nell'ambito
          del Patto per  la  salute  2019-2021  sono  individuate  le
          modalita' per garantire e verificare la corretta  tenuta  e
          aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 
                11-bis.  E'   fatto   obbligo   agli   esercenti   le
          professioni  sanitarie,   in   ragione   delle   rispettive
          competenze, di alimentare in  maniera  continuativa,  senza
          ulteriori oneri per  la  finanza  pubblica,  i  sistemi  di
          sorveglianza e i registri di cui al comma 10. 
                12. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
                13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  15,
          comma 25-bis, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali e previa intesa in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuati,  in
          conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  2-sexies
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  tipi
          di dati da raccogliere nei singoli registri  e  sistemi  di
          sorveglianza di cui al presente articolo,  i  soggetti  che
          possono avervi accesso e i dati da questi  conoscibili,  le
          operazioni eseguibili,  nonche'  le  misure  appropriate  e
          specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli
          interessi dell'interessato. 
                14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono
          in ogni caso informarsi ai principi di cui  all'articolo  5
          del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27  aprile  2016  e  alle  disposizioni  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                15. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero utilizzare  l'infrastruttura  nazionale  di
          cui  al  comma  15-ter,  da  rendere  conforme  ai  criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida
          di cui al comma 15-bis. 
                15-bis.  Per  il  potenziamento  del  FSE,  l'Agenzia
          nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa
          approvazione del Ministro della salute, del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  e  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          adotta periodicamente apposite  linee  guida.  In  sede  di
          prima applicazione, le linee guida di cui al primo  periodo
          sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. Le linee guida  dettano  le  regole  tecniche  per
          l'attuazione dei decreti di cui al comma  7,  ivi  comprese
          quelle relative al sistema di codifica dei  dati  e  quelle
          necessarie  a  garantire  l'interoperabilita'  del  FSE   a
          livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle
          regole tecniche del sistema pubblico di  connettivita'.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione  e
          di aggiornamento delle linee guida un piano di  adeguamento
          ai decreti di cui al comma 7 e alle linee  guida.  I  piani
          regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto
          di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero  della
          salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei
          ministri competente  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione  digitale,  con  il  supporto  dell'AGENAS.  La
          regione o provincia autonoma che non  abbia  presentato  il
          piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia
          presentato un piano di adeguamento non conforme alle  linee
          guida, ovvero che non abbia attuato il  piano  adottato  e'
          tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai  sensi
          del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o  ritardo
          nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di
          adeguamento ovvero  anche  nei  casi  di  mancato  rispetto
          dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura  nazionale
          di cui al  sesto  periodo,  si  procede  all'esercizio  del
          potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto  comma,
          e  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,   ai   sensi
          dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131.  Resta
          fermo che la predisposizione e l'attuazione  del  piano  di
          adeguamento di cui  al  presente  comma  in  conformita'  a
          quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle  linee
          guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui  sono  tenute
          le  regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso   al
          finanziamento integrativo a carico del  Servizio  sanitario
          nazionale da  verificare  da  parte  del  Comitato  di  cui
          all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo  2005  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente  con  il
          Tavolo tecnico per la verifica  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005. 
                15-ter. Fermi restando le funzioni  e  i  poteri  del
          Commissario  straordinario  per  l'attuazione   dell'Agenda
          digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  26
          agosto 2016, n. 179, l'AGENAS, sulla  base  delle  esigenze
          avanzate  dalle  regioni   e   dalle   province   autonome,
          nell'ambito dei rispettivi piani,  cura,  d'intesa  con  la
          struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione
          digitale, con il Ministero  della  salute  e  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  con  le  regioni  e  le
          province  autonome,  la  progettazione  dell'infrastruttura
          nazionale necessaria a  garantire  l'interoperabilita'  dei
          FSE,  la  cui  realizzazione  e'   curata   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   attraverso   l'utilizzo
          dell'infrastruttura   del   Sistema    Tessera    sanitaria
          realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e  del  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  2  novembre  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12  novembre
          2011, garantendo: 
                  1)  l'interoperabilita'  dei  FSE  e  dei   dossier
          farmaceutici; 
                  2)  l'identificazione  dell'assistito,   attraverso
          l'allineamento con  l'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti
          (ANA), di cui all'articolo 62-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   istituita
          nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
          realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
          assicurata attraverso  l'allineamento  con  l'elenco  degli
          assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326; 
                  3)  per  le  regioni  e   province   autonome   che
          comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e  al
          Ministero    della    salute    di     volersi     avvalere
          dell'infrastruttura  nazionale  ai  sensi  del  comma   15,
          nonche'  per  quelle  che  si  avvalgono   della   predetta
          infrastruttura    ai    sensi     del     comma     15-bis,
          l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
          per la trasmissione telematica,  la  codifica  e  la  firma
          remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e  alle
          linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei  dati
          di   cui   al   comma   15-septies,   per   la   successiva
          alimentazione,  consultazione  e  conservazione,  ai  sensi
          dell' articolo 44 del codice di cui al decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni
          e province autonome, secondo le modalita' da stabilire  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; 
                  4) 
                  4-bis) l'istituzione  dell'Anagrafe  Nazionale  dei
          consensi e relative revoche, da associarsi  agli  assistiti
          risultanti   nell'ANA,   comprensiva   delle   informazioni
          relative  all'eventuale  soggetto  delegato  dall'assistito
          secondo la normativa vigente  in  materia  e  nel  rispetto
          delle modalita' e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, dal decreto di cui al  numero  3)  del  presente
          comma; 
                  4-ter) la realizzazione dell'Indice  Nazionale  dei
          documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti  risultanti
          nell'ANA, al fine di  assicurare  in  interoperabilita'  le
          funzioni del FSE, secondo  le  modalita'  e  le  misure  di
          sicurezza stabilite,  previo  parere  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
          3) del presente comma; 
                  4-quater) la realizzazione  del  Portale  Nazionale
          FSE,  secondo  le  modalita'  e  le  misure  di   sicurezza
          stabilite, previo parere del Garante per la protezione  dei
          dati personali,  dal  decreto  di  cui  al  numero  3)  del
          presente comma, anche attraverso l'interconnessione  con  i
          corrispondenti portali delle regioni e  province  autonome,
          per consentire, tramite le funzioni dell'Indice  Nazionale,
          l'accesso on line al FSE da parte  dell'assistito  e  degli
          operatori   sanitari   autorizzati,    secondo    modalita'
          determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso  e'  fornito
          in  modalita'  aggregata,  secondo  quanto  disposto  dalla
          Determinazione n. 80 del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale. 
                  15-ter.1.  Nella  fase  di  attuazione  del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e  fino  al  31  dicembre
          2026,  la   progettazione   dell'infrastruttura   nazionale
          necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE  di  cui
          al comma 15-ter e' curata dalla struttura della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  competente  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale in  raccordo  con  il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
                  15-quater. Al fine di  garantire  il  coordinamento
          informatico e assicurare servizi  omogenei  sul  territorio
          nazionale per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al
          comma  2  il  Ministero  della  Salute,  d'intesa  con   la
          struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione
          digitale, assicurando  l'adeguatezza  delle  infrastrutture
          tecnologiche e la sicurezza  cibernetica  in  raccordo  con
          l'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale,   cura   la
          realizzazione dell'Ecosistema  Dati  Sanitari  (di  seguito
          EDS), avvalendosi della societa' di  cui  all'articolo  83,
          comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, con cui  stipula  apposita  convenzione.  L'EDS  e'
          alimentato dai dati trasmessi dalle strutture  sanitarie  e
          socio-sanitarie,  dagli   enti   del   Servizio   sanitario
          nazionale e da quelli resi disponibili tramite  il  sistema
          Tessera Sanitaria. Il Ministero della  salute  e'  titolare
          del trattamento dei dati raccolti e generati  dall'EDS,  la
          cui gestione  operativa  e'  affidata  all'AGENAS,  che  la
          effettua in qualita' di responsabile  del  trattamento  per
          conto del predetto Ministero  e  che  all'uopo  si  avvale,
          mediante la stipula di apposita convenzione, della societa'
          di cui all'articolo 83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della
          salute, adottato di concerto con il Ministro  delegato  per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  e  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze, e  acquisiti  i
          pareri dell'Autorita' garante per la  protezione  dei  dati
          personali e dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale,
          sono individuati i  contenuti  dell'EDS,  le  modalita'  di
          alimentazione  dell'EDS,  nonche'  i  soggetti  che   hanno
          accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e  le  misure  di
          sicurezza per assicurare i diritti  degli  interessati.  Al
          fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
          omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
          il  FSE,  l'AGENAS,  d'intesa  con   la   struttura   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  e
          avvalendosi della societa' di cui  all'articolo  83,  comma
          15, del decreto-legge n.  112  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  133   del   2008,   rende
          disponibili  alle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
          specifiche soluzioni da integrare nei  sistemi  informativi
          delle medesime strutture con le seguenti funzioni: 
                    a) di controllo formale e semantico dei documenti
          e  dei  corrispondenti  dati   correlati   prodotti   dalle
          strutture sanitarie e  socio-sanitarie  per  alimentare  il
          FSE; 
                    b) di conversione delle  informazioni  secondo  i
          formati standard di cui al comma 15-octies; 
                    c) di invio dei dati  da  parte  della  struttura
          sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto  dal
          piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al
          comma 15-bis, verso il FSE della  regione  territorialmente
          competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis)  del
          comma 2. 
                15-quinquies. Per il progetto FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
                15-sexies. 
                15-septies. Il Sistema Tessera  sanitaria  realizzato
          in  attuazione  dell'articolo  50  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro  il  30  aprile
          2017, rende disponibile ai FSE e ai  dossier  farmaceutici,
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter,  i  dati  risultanti  negli  archivi  del  medesimo
          Sistema   Tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni
          dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate  di
          farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
          specialistica a carico del  Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' le ricette e le prestazioni erogate  non  a  carico
          del SSN, ai  certificati  di  malattia  telematici  e  alle
          prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
          nonche'  i  dati  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei  dati
          relativi alla prestazione erogata e  al  relativo  referto,
          secondo le modalita' stabilite, previo parere  del  Garante
          per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
          numero 3) del comma  15-ter,  che  individuera'  le  misure
          tecniche  e  organizzative  necessarie   a   garantire   la
          sicurezza del trattamento e i diritti e le  liberta'  degli
          interessati. 
                15-octies. Le specifiche tecniche dei  documenti  del
          FSE e del dossier  farmaceutico,  definite  con  i  decreti
          attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di  cui  al
          comma 15-bis, sono pubblicate su  un  apposito  portale  di
          monitoraggio e informazione a cura  della  struttura  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 
                15-novies.  Ai  fini   dell'alimentazione   del   FSE
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, con il decreto di  cui  al  numero  3)  del
          comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche  con  le
          quali: 
                  a) il Sistema Informativo Trapianti  del  Ministero
          della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
          disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
          alla donazione degli organi e tessuti; 
                  b)  le   Anagrafi   vaccinali   regionali   rendono
          disponibili  ai  FSE  i  dati  relativi   alla   situazione
          vaccinale; 
                  c) il Centro  Unico  di  prenotazione  di  ciascuna
          regione e provincia autonoma rende  disponibili  ai  FSE  i
          dati relativi alle prenotazioni. 
                15-decies.  Al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  a
          livello  nazionale  e  l'efficienza  nell'attuazione  delle
          politiche di  prevenzione  e  nell'erogazione  dei  servizi
          sanitari, ivi inclusi  quelli  di  telemedicina,  l'AGENAS,
          sulla base delle  Linee  guida  dell'Agenzia  per  l'Italia
          digitale (AgID)  per  la  digitalizzazione  della  pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  degli  indirizzi
          del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione digitale, assume  anche  il  ruolo  di  Agenzia
          nazionale per la sanita'  digitale  (ASD),  assicurando  il
          potenziamento della  digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
          processi in sanita'. 
                15-undecies. Salvi gli ulteriori  compiti  attribuiti
          dalla  legge,  all'AGENAS  sono   conferite   le   seguenti
          funzioni: 
                  a) predisposizione, pubblicazione e  aggiornamento,
          previa  approvazione  del  Ministro  della  salute  e   del
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione digitale, di  linee  guida  contenenti  regole,
          guide  tecniche,  codifiche,  classificazioni  e   standard
          necessari ad assicurare la raccolta, la  conservazione,  la
          consultazione e l'interscambio di dati  sanitari  da  parte
          degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei  soggetti
          pubblici e privati  che  erogano  prestazioni  sanitarie  e
          socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
          che hanno titolo a richiederle; 
                  b)  monitoraggio  periodico  sull'attuazione  delle
          linee guida di  cui  alla  lettera  a)  e  controllo  della
          qualita' dei dati sanitari raccolti; 
                  c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
          socio-sanitari basati sui dati,  destinati  rispettivamente
          agli assistiti  e  agli  operatori  sanitari,  al  fine  di
          assicurare strumenti di  consultazione  dei  dati  dell'EDS
          omogenei sul territorio nazionale; 
                  d) certificazione  delle  soluzioni  di  tecnologia
          dell'informazione  (IT)  che  realizzano  servizi  sanitari
          digitali, accreditamento dei  servizi  sanitari  regionali,
          nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni  per
          favorirne lo sviluppo coordinato; 
                  e)  supporto  al  Ministero  della  salute  per  la
          valutazione delle richieste da parte di soggetti  terzi  di
          consultazione dei dati raccolti nell'EDS per  finalita'  di
          ricerca; 
                  f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo  sistema
          informativo  sanitario  (NSIS),  prevista  dall'articolo  6
          dell'accordo quadro  tra  il  Ministro  della  sanita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  del
          22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001; 
                  g)  gestione   della   piattaforma   nazionale   di
          telemedicina; 
                  h)  proposta  per  la  fissazione  e  il  periodico
          aggiornamento delle tariffe per i servizi di  telemedicina,
          da approvare con decreto del Ministro della salute. 
                15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
          comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi  del  Ministro
          della salute e  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  transizione  digitale  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi  una
          relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
          alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono  esercitate
          d'intesa con la struttura della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione digitale. 
                15-terdecies. Nella  fase  di  attuazione  del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e comunque non  oltre  il
          31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di  cui  ai
          commi   15-bis,   15-quater,   15-decies   e    15-undecies
          avvalendosi del supporto della struttura  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  competente  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula  di
          apposita convenzione  nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente." 
              -  Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O., reca: "Codice dell'amministrazione digitale". 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e  sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400". 
              - Si riporta l'articolo 17 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n.  82,  recante  "Codice  dell'amministrazione
          digitale", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                  a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                  b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                  c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                  d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                  e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                  f)    cooperazione     alla     revisione     della
          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla
          lettera e); 
                  g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                  h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                  i)   promozione    delle    iniziative    attinenti
          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione e le tecnologie; 
                  j) pianificazione e coordinamento del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                  j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli
          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e
          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la
          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda
          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano
          triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
                  1-bis. Per lo svolgimento dei  compiti  di  cui  al
          comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
                  1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma
          1  e'  dotato  di  adeguate  competenze  tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
                  1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2.  Il  difensore
          civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
          segnalazione, la trasmette al Direttore generale  dell'AgID
          per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 
                  1-quinquies. AgID pubblica  sul  proprio  sito  una
          guida di riepilogo dei  diritti  di  cittadinanza  digitali
          previsti dal presente Codice. 
                  1-sexies.  Nel  rispetto  della  propria  autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                  1-septies. I soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.». 
              - Il Regolamento (CE) 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  4
          maggio 2016, n. L 119, reca:  "Regolamento  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle
          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la CE".