Art. 11 Obblighi di comportamento 1. Nell'esercizio della propria attivita', la guida turistica ha l'obbligo di: a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorita' di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato; b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.