Art. 11 
 
                      Obblighi di comportamento 
 
  1. Nell'esercizio della propria attivita', la  guida  turistica  ha
l'obbligo di: 
    a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento
di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte
degli organi di polizia locale, delle autorita' di pubblica sicurezza
e di ogni altro soggetto autorizzato; 
    b) fornire all'utente informazioni trasparenti  sui  costi  della
prestazione professionale.