Art. 12 
 
                         Divieti e sanzioni 
 
  1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le  attivita'
proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo  2,
comma 2, in violazione della  presente  legge  e  senza  la  relativa
iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le  eccezioni  previste
dall'articolo 3, comma 2. 
  2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della  qualifica
di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi
idonei alla sua identificazione come guida turistica. 
  3. E' fatto, altresi',  divieto  ad  agenzie  di  viaggio,  a  tour
operator e a ogni altro intermediario di  avvalersi,  anche  mediante
l'uso di  piattaforme  digitali,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che  non  siano
iscritti nell'elenco nazionale. A  tal  fine,  e'  fatto  obbligo  di
indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della
guida turistica che presta la propria attivita'. 
  4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare
l'ingresso della guida turistica  e  lo  svolgimento  della  relativa
attivita' in tutti gli istituti e  i  luoghi  della  cultura  di  cui
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti
a soggetti privati, aperti al pubblico. 
  5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei
divieti di cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4  si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti  non  iscritti
nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000  ai  soggetti  di
cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e  dei  luoghi  della
cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 
  6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11,  si
applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 
  7. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera  a),
si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 
  8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,  attraverso  gli
organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno
nell'ambito delle rispettive  competenze,  secondo  le  modalita'  da
individuare con decreto del Ministro del turismo, da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  9. Il comune nel  cui  territorio  e'  commessa  la  violazione  e'
l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative
e ne incamera i relativi proventi. 
  10. Per quanto non previsto dalla presente legge per  le  procedure
sanzionatorie, si applicano le disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  101  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante:  «Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6  luglio  2002,  n.  137.»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  24  febbraio
          2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) "museo", una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  "biblioteca",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   "archivio",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) "area archeologica", un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  "parco  archeologico",  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.». 
              La Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:  «Modifiche
          al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O..