Art. 13 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le guide turistiche gia'  abilitate  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge sono  iscritte,  a  domanda,  nell'elenco
nazionale  ed  e'  loro  rilasciato   il   tesserino   personale   di
riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4. 
  2.  Le  guide  turistiche  gia'   abilitate   all'esercizio   della
professione in una o piu' regioni sono  iscritte,  a  domanda,  nelle
apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo  7,  comma
2,  relative  alle   specializzazioni   territoriali,   e   ottengono
l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia'
posseduto, secondo  modalita'  da  individuare  con  il  decreto  del
Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4. 
  3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5,
istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche gia'  abilitate
continuano a esercitare la  professione  ai  sensi  della  disciplina
previgente. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97,  e'
abrogato. 
  5. All'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera i), le parole:  «nonche'  per  le  attivita'  che
riguardano il settore turistico» sono soppresse; 
    b) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
      «i-bis)  il  Ministero  del  turismo  per  le   attivita'   che
riguardano il settore turistico». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 3 della legge 6  agosto  2013,
          n. 97 si veda nelle note all'art. 5. 
              - Per il testo dell'art. 5 del  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206 si veda nelle note all'art. 6.