Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Le guide turistiche gia' abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed e' loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4. 2. Le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, secondo modalita' da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4. 3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche gia' abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente. 4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. 5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i), le parole: «nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico» sono soppresse; b) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) il Ministero del turismo per le attivita' che riguardano il settore turistico».
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si veda nelle note all'art. 6.