Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e  5,
comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per  l'anno  2024  e  a
220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo; 
    b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  del  turismo,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   e'
stabilito il contributo  a  carico  dei  soggetti  interessati  dalle
disposizioni di  cui  all'articolo  4  in  modo  da  concorrere  alla
copertura integrale dei relativi  oneri,  nonche'  sono  stabiliti  i
contributi a carico dei soggetti interessati  dalle  disposizioni  di
cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale  da  garantire
la copertura integrale  degli  oneri  da  essi  derivanti.  Le  somme
derivanti dai  contributi  di  cui  al  primo  periodo  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero del turismo. 
  3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e  2,  le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste  dalla
presente  legge  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.