Art. 2 
 
               Definizione e oggetto della professione 
 
  1. Si definisce  «guida  turistica»  il  professionista  che  abbia
conseguito il titolo ai sensi dell'articolo  4  o  il  riconoscimento
della qualifica professionale ai sensi dell'articolo  6,  nonche'  il
soggetto gia' abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 
  2. Costituiscono  attivita'  propria  della  professione  di  guida
turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel  corso  di  visite
guidate con persone singole o gruppi di persone,  del  valore  e  del
significato, quali testimonianze di civilta' di un territorio e della
sua comunita', dei beni, materiali e immateriali,  che  costituiscono
il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico,
artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche
ai contesti  demo-etno-antropologici,  paesaggistici,  produttivi  ed
enogastronomici che caratterizzano le specificita' territoriali. 
  3. La visita guidata, oggetto dell'attivita' di cui al comma 2,  ha
il fine di: 
    a)  evidenziare  le  caratteristiche,  gli  aspetti  e  i  valori
storici,    artistici,    archeologici,    monumentali,    religiosi,
demo-etno-antropologici e  paesaggistici  del  patrimonio  nazionale,
anche  attraverso   percorsi   esperienziali   multisensoriali,   che
permettano  di  approfondire  la  conoscenza  delle  tradizioni,  del
patrimonio e degli ulteriori elementi di identita' locali; 
    b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta  e
aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria
e l'identita' nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla
presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilita' di tale
patrimonio e alla loro educazione alla necessita' di rispettarlo; 
    c) garantire la qualita' delle prestazioni rese ai  fruitori  del
servizio, comprese le persone con  disabilita',  nel  rispetto  delle
leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.