Art. 2 Definizione e oggetto della professione 1. Si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonche' il soggetto gia' abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 2. Costituiscono attivita' propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civilta' di un territorio e della sua comunita', dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificita' territoriali. 3. La visita guidata, oggetto dell'attivita' di cui al comma 2, ha il fine di: a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identita' locali; b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identita' nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilita' di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessita' di rispettarlo; c) garantire la qualita' delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilita', nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.