Art. 3 
 
           Esercizio della professione di guida turistica 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma  1,
l'esercizio della professione di guida turistica  e'  subordinato  al
superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo  4,  o  al
riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai
sensi dell'articolo 6,  e  alla  conseguente  iscrizione  nell'elenco
nazionale di cui all'articolo 5. 
  2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma  1  del  presente
articolo per l'esercizio  della  professione  su  base  temporanea  e
occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi
requisiti non sono richiesti  nel  caso  di  aperture  straordinarie,
organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di  siti
non qualificabili come istituti o luoghi di  cultura  per  le  visite
svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia  esclusa
qualsiasi  forma  di  pagamento  o  di  iscrizione.   Tali   aperture
straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero  del  turismo,
previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da
parte dell'interessato. 
  3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  anche  appartenenti  a  soggetti
privati,  aperti   al   pubblico,   l'ingresso   e   lo   svolgimento
dell'attivita' di  guida  turistica  non  puo'  essere  interdetto  o
ostacolato. 
  4.  Per  l'esercizio  della  professione  di  guida  turistica   e'
necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della
responsabilita' civile professionale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  101  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  «Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6  luglio  2002,  n.  137.»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  24  febbraio
          2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). -   1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) "museo", una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  "biblioteca",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   "archivio",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) "area archeologica", un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  "parco  archeologico",  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.».