Art. 4 
 
                        Esame di abilitazione 
 
  1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida
turistica e' indetto, con cadenza almeno annuale, dal  Ministero  del
turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una  prova
orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le  materie  di  storia
dell'arte, geografia, storia,  archeologia,  diritto  del  turismo  e
accessibilita' e inclusivita'  dell'offerta  turistica,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento  delle  competenze
linguistiche. 
  2. Per partecipare all'esame  di  abilitazione  occorre  essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avere compiuto la maggiore eta'; 
    b) essere  cittadino  italiano  o  di  Stati  membri  dell'Unione
europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea,
essere  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in   materia   di
immigrazione   e   di   lavoro,   fatti   salvi   eventuali   accordi
internazionali in materia; 
    c) godere dei diritti civili e politici; 
    d) non aver subito condanne con sentenze passate in  giudicato  o
in applicazione della  pena  su  richiesta  delle  parti,  per  reato
doloso, per il quale la legge preveda  la  pena  della  reclusione  o
dell'arresto; 
    e)  non  avere  riportato  condanne,  anche  con   sentenze   non
definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per
reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un
commercio o mestiere o con violazione dei doveri  ad  essi  inerenti,
che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi
degli articoli 31 e 35 del codice penale; 
    f)  aver  conseguito  una  laurea  triennale  ovvero  una  laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; 
    g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza  di  almeno
due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1  e
l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro
comune  europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue,
rilasciate da enti  certificatori  di  lingue  straniere  formalmente
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e  del  merito  e,  per  i
cittadini  di  un  altro  Stato  appartenente  o   non   appartenente
all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di  conoscenza
della lingua italiana  in  un  grado  non  inferiore  al  livello  di
competenza C1  del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la
conoscenza   delle   lingue,   rilasciata   da   enti   certificatori
riconosciuti  dal  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  fermo
restando l'accertamento delle  competenze  linguistiche  in  sede  di
esame di abilitazione. 
  3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle  di  cui  al
comma 1, e sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  svolgimento
dell'esame di abilitazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  14,  comma  2,  al
fine di far fronte alle spese relative all'esame di  abilitazione  e'
autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno  2024  e  di  170.000
euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli artt. 31 e  35  del  Codice
          penale: 
              «Art 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di  un
          pubblico  ufficio  o  di  una  professione  o  di  un'arte.
          Interdizione). - Ogni condanna  per  delitti  commessi  con
          l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti
          a una pubblica funzione, o ad un  pubblico  servizio,  o  a
          taluno degli uffici indicati nel  n.  3  dell'articolo  28,
          ovvero con l'abuso di una professione, arte,  industria,  o
          di un commercio o mestiere, o con la violazione dei  doveri
          a essi  inerenti,  importa  l'interdizione  temporanea  dai
          pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o  dal
          commercio o mestiere.». 
              «Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione
          o di  un'arte). -  La  sospensione  dall'esercizio  di  una
          professione  o  di  un'arte  priva  il   condannato   della
          capacita'  di  esercitare,  durante  la  sospensione,   una
          professione, arte, industria, o un  commercio  o  mestiere,
          per i quali  e'  richiesto  uno  speciale  permesso  o  una
          speciale    abilitazione,    autorizzazione    o    licenza
          dell'autorita'. 
              La sospensione dall'esercizio di una professione  o  di
          un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
          superiore a tre anni. 
              Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione,  che
          sia commessa con abuso della professione, arte,  industria,
          o del commercio  o  mestiere,  ovvero  con  violazione  dei
          doveri ad essi inerenti, quando la  pena  inflitta  non  e'
          inferiore a un anno d'arresto.».