Art. 5 Elenco nazionale 1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che: a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4; b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6; c) sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e' aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed e' reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita' degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione. 4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e' consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2013, n. 194, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK). - 1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica. 3. (abrogato)».