Art. 5 
 
                          Elenco nazionale 
 
  1. Presso il Ministero del turismo e' istituito,  con  decreto  del
Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  l'elenco  nazionale  delle
guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al  quale
sono iscritti, a domanda, coloro che: 
    a) hanno superato lo  specifico  esame  di  abilitazione  di  cui
all'articolo 4; 
    b)   hanno   ottenuto   il   riconoscimento    della    qualifica
professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
    c) sono gia' abilitati  allo  svolgimento  della  professione  di
guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi  degli
articoli 6, comma 8, e 7, comma 2,  e'  aggiornato  a  seguito  della
verifica  delle  domande  di   iscrizione,   delle   specializzazioni
acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue
straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  g),  ed  e'  reso
pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero  del  turismo.
Per  la  realizzazione  di  un'apposita  piattaforma  informatica  e'
autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di  far
fronte alle spese  relative  alla  tenuta  dell'elenco  nazionale  e'
autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  3.  Nell'elenco  nazionale  sono  indicati  le  generalita'   degli
iscritti, il numero  di  iscrizione,  la  data  di  abilitazione,  le
eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le
lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione. 
  4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n.
97, agli iscritti nell'elenco  nazionale  e'  consentito  l'esercizio
della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale
ed e' rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale  di
riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo
codice univoco di identificazione, da esibire durante lo  svolgimento
della professione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  6
          agosto   2013,   n.   97,   recante:   «Disposizioni    per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge  europea  2013.»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 20 agosto 2013,  n.  194,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Disposizioni relative alla libera  prestazione
          e all'esercizio stabile dell'attivita' di  guida  turistica
          da parte di cittadini dell'Unione europea.  Caso  EU  Pilot
          4277/12/MARK). -  1.  L'abilitazione  alla  professione  di
          guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale.
          Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita'  di
          guida turistica, il riconoscimento  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  della  qualifica
          professionale  conseguita  da  un   cittadino   dell'Unione
          europea in un altro Stato membro ha efficacia su  tutto  il
          territorio nazionale. 
              2.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo  9  novembre  2007,   n.   206,   i   cittadini
          dell'Unione    europea    abilitati    allo     svolgimento
          dell'attivita'    di    guida     turistica     nell'ambito
          dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano
          in  regime  di  libera  prestazione   dei   servizi   senza
          necessita' di alcuna autorizzazione ne'  abilitazione,  sia
          essa generale o specifica. 
              3. (abrogato)».