Art. 6 
 
Esercizio  della  professione  sulla  base   di   titoli   conseguiti
                             all'estero 
 
  1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente  allo
Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo  svolgimento
della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di
un altro Stato membro dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico
europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in
Italia: 
    a)  su  base  temporanea  e  occasionale,  in  regime  di  libera
prestazione  di  servizi,  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    b)  in  maniera  stabile,  a  seguito  del  riconoscimento  della
qualifica  professionale  conseguita  in  un   altro   Stato   membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  in  Svizzera,
previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa
ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  consistente  nel  compimento  di  un  tirocinio   di
adattamento ovvero nel  superamento  di  una  prova  attitudinale  in
lingua italiana. 
  2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro  mesi,
consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilita' di
un  professionista  qualificato,  accompagnato  da   una   formazione
complementare, ed e' oggetto di valutazione da  parte  del  Ministero
del turismo. 
  3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in  uno
Stato diverso da quelli di cui al  comma  1  e'  riconosciuta  previo
superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini
di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla  prova
attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia
di immigrazione. 
  4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b),  e  3,  e'
indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una
prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le  conoscenze
professionali  possedute  dal  richiedente  nelle  materie   di   cui
all'articolo 4, comma 1. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai  fini
del riconoscimento della qualifica professionale di  guida  turistica
conseguita in uno degli Stati di cui al  comma  1,  e'  richiesto  il
possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una  di
grado non inferiore al livello di competenza C1 e  l'altra  di  grado
non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro  comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle  lingue,  rilasciate  da  enti
certificatori  di  lingue  straniere  formalmente  riconosciuti   dal
Ministero dell'istruzione e del merito. 
  6. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  ai  fini  del
riconoscimento  della  qualifica  professionale  di  guida  turistica
conseguita in uno Stato diverso da quelli  di  cui  al  comma  1,  e'
richiesto il possesso delle certificazioni  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, lettera g). 
  7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite: 
    a) sentito il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di  coesione  e  il  PNRR,  le  condizioni  alle  quali  la
prestazione  possa  essere  considerata  temporanea  e   occasionale,
nonche' le modalita'  di  accertamento  del  carattere  temporaneo  e
occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo  n.
206 del 2007, ferma  restando  la  necessita'  di  una  dichiarazione
preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta  in  via
telematica al Ministero del turismo che cura, altresi', la raccolta e
il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta; 
    b) le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  adattamento  e
della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della  qualifica
professionale, ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206. 
  8.  I  soggetti  che  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento   della
qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in
un'apposita sezione dell'elenco nazionale  e  possono  esercitare  la
professione su tutto il territorio nazionale. 
  9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad  accertare
il carattere temporaneo e occasionale della  prestazione  di  cui  al
comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
sulle domande di  riconoscimento  della  qualifica  professionale  di
guida turistica, conseguita all'estero. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  recante:  «Attuazione
          della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
          qualifiche   professionali,   nonche'    della    direttiva
          2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
          circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
          Bulgaria e Romania.», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 9 novembre  2007,  n.  261,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
          per lo sport, per tutte  le  attivita'  che  riguardano  il
          settore sportivo e per quelle esercitate con  la  qualifica
          di professionista sportivo, ad accezione di quelle  di  cui
          alla lettera l-septies), nonche' per le professioni di  cui
          alla legge 2 gennaio 1989, n. 6; 
                b); 
                c) il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e
          l-sexies); 
                d)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                f) il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,
          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore
          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le
          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,
          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed
          ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
                g); 
                h) il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a
          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
          possesso di qualifiche professionali  di  cui  all'articolo
          19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto  previsto  alla
          lettera c); 
                i) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo per le attivita'  afferenti  al  settore  del
          restauro e della manutenzione dei beni  culturali,  secondo
          quanto previsto dai commi 7, 8 e  9  dell'articolo  29  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni; 
                i-bis) il Ministero del turismo per le attivita'  che
          riguardano il settore turistico; 
                l) il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  a),
          b) e c)  nonche'  per  la  professione  di  consulente  del
          lavoro, per le professioni  afferenti  alla  conduzione  di
          impianti termici e di generatori di vapore; 
                l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per  la
          professione di consulente in proprieta' industriale  e  per
          quella di agente immobiliare; 
                l-ter)  il   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali per le professioni di classificatore
          di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine; 
                l-quater) il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,
          istruttore di autoscuola e assistente bagnante; 
                l-quinquies)  il  Ministero  dell'interno,   per   le
          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e
          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di
          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di
          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza
          in ambito sportivo; 
                l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  per
          la professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
                l-septies) il Comitato olimpico  nazionale  italiano,
          per le  professioni  di  maestro  di  scherma,  allenatore,
          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
          sportivo e ufficiale di gara; 
                m) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1  e  2,
          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono
          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione
          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli
          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida
          alpina,  l'Ufficio  per  lo  sport  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri e',  inoltre,  autorita'  competente
          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera
          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'
          regionali competenti, cosi' come previsto  dall'articolo  2
          del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  983/2015  della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
          per lo sport, per le  attivita'  di  cui  all'allegato  IV,
          Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
          al settore sportivo; 
                b); 
                c) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                d) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo, per le attivita'  di  cui  all'allegato  IV,
          Lista II e III, non comprese nelle lettere c),  d),  e)  ed
          f); 
                e) il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
                f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.». 
              - Si riportano gli artt. 9, 22, 23, 24 e 59 del  citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 
               «Art. 9 (Libera prestazione di servizi  e  prestazione
          occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
          10 a 15, la libera prestazione di  servizi  sul  territorio
          nazionale non puo' essere limitata  per  ragioni  attinenti
          alle qualifiche professionali: 
                a) se il prestatore e'  legalmente  stabilito  in  un
          altro  Stato  membro  per  esercitarvi  la   corrispondente
          professione; 
                b) in caso di  spostamento  del  prestatore;  in  tal
          caso, se nello Stato membro di stabilimento la  professione
          non e' regolamentata, il prestatore  deve  aver  esercitato
          tale professione per almeno un anno  nel  corso  dei  dieci
          anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
          che esige un anno di esercizio  della  professione  non  si
          applica se la professione o la formazione propedeutica alla
          professione e' regolamentata. 
              2. Le disposizioni del  presente  titolo  si  applicano
          esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta  sul
          territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
          occasionale, la professione di cui al comma 1. 
              3.  Il  carattere  temporaneo   e   occasionale   della
          prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art.  5,
          caso per  caso,  tenuto  conto  anche  della  natura  della
          prestazione, della durata della prestazione  stessa,  della
          sua  frequenza,  della  sua  periodicita'   e   della   sua
          continuita'. 
              3-bis.  Per  le  attivita'  stagionali,  le   autorita'
          competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente  ai
          casi in cui emergano motivati dubbi,  effettuare  controlli
          per verificare il carattere temporaneo  e  occasionale  dei
          servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 
              4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto  a
          norme professionali, di carattere professionale,  legale  o
          amministrativo,  direttamente  connesse   alle   qualifiche
          professionali,  quali  la  definizione  della  professione,
          all'uso dei  titoli,  alla  disciplina  relativa  ai  gravi
          errori professionali connessi direttamente e specificamente
          alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche'  alle
          disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
          esercitano la  professione  corrispondente  nel  territorio
          italiano.». 
              «Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il  riconoscimento
          di  cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato   al
          compimento di un tirocinio di adattamento non  superiore  a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                a); 
                b)  se  la  formazione  ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                c) se la professione regolamentata include una o piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3. Con provvedimento dell'autorita' competente  di  cui
          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
              4. In deroga al principio enunciato  al  comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al  medesimo  comma  1  le  autorita'  competenti  di   cui
          all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
          di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
                a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,
          lettere b) e  c),  l'articolo  18,  comma  1,  lettera  d),
          limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2,  o  l'articolo  18,  comma  1,
          lettera g); 
                b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,
          lettera  a),  limitatamente  alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
                c) se e' richiesto  dal  titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettera c); 
                d)  se  e'  richiesto  dal  titolare   di   qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  b),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettere d) o e). 
              4-bis. 
              4-ter.  Nel  caso  del  titolare   di   una   qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle
          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica
          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'
          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio
          di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          quelle in  relazione  alle  quali  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio  della
          professione e in cui la formazione  ricevuta  dal  migrante
          presenta significative differenze in termini  di  contenuto
          rispetto  alla  formazione  richiesta  in  Italia.  Per  le
          professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
          salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
          minime di formazione ivi previsti, nel caso  di  qualifiche
          professionali non acquisite in uno Stato membro. 
              6.  L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta   una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7.   Con   provvedimento   dell'autorita'    competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
              8. Il provvedimento di cui al comma 7 e'  efficace  tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
              8-bis.  La  decisione  di  imporre  un   tirocinio   di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
                a) il livello di  qualifica  professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'articolo 19; 
                b) le differenze sostanziali di cui al comma 5  e  le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
              8-ter.   Al   richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.». 
              «Art.   23   (Tirocinio   di   adattamento   e    prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di  cui  all'articolo  22,  la
          durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e
          della  prova  attitudinale  sono  stabilite  dall'Autorita'
          competente a seguito della Conferenza  di  servizi  di  cui
          all'articolo 16,  se  convocata.  In  caso  di  valutazione
          finale sfavorevole il tirocinio puo' essere  ripetuto.  Gli
          obblighi, i diritti e i benefici sociali  di  cui  gode  il
          tirocinante  sono  stabiliti   dalla   normativa   vigente,
          conformemente al diritto comunitario applicabile. 
              2. La prova  attitudinale  si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
              2-bis. Nei casi di cui ai commi  1  e  2  le  autorita'
          competenti di  cui  all'articolo  5  possono  stabilire  il
          numero  di  ripetizioni  cui  ha  diritto  il  richiedente,
          tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
          a livello nazionale e nel rispetto  del  principio  di  non
          discriminazione. 
              3.  Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5  predispongono  un  elenco
          delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra   la
          formazione richiesta  sul  territorio  nazionale  e  quella
          posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai  titoli
          di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
          scegliere tra quelle che  figurano  nell'elenco  e  la  cui
          conoscenza  e'  una   condizione   essenziale   per   poter
          esercitare la professione sul territorio  dello  Stato.  Lo
          status  del  richiedente  che   desidera   prepararsi   per
          sostenere  la  prova  attitudinale   e'   stabilito   dalla
          normativa vigente.». 
              «Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative).  -  1.
          Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con  provvedimento
          dell'Autorita' competente, sono definite,  con  riferimento
          alle  singole  professioni,  le  procedure  necessarie  per
          assicurare lo svolgimento, la conclusione,  l'esecuzione  e
          la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.» 
              «Art. 59 (Libera prestazione di servizi per l'attivita'
          di guida turistica e di accompagnatore turistico). - 1. Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentito
          il Ministro per  le  politiche  europee,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e
          secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4,  della
          legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere  adottati,  nel
          rispetto del diritto comunitario e dell'articolo  9,  comma
          3, criteri per rendere  uniformi  le  valutazioni  ai  fini
          della verifica della occasionalita' e  della  temporaneita'
          delle prestazioni professionali per  l'attivita'  di  guida
          turistica e di accompagnatore turistico.».