Art. 7 Corsi di specializzazione e aggiornamento 1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo. 2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. 3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualita' delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalita' di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonche' le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformita' dei percorsi di specializzazione attivati.