Art. 7 
 
              Corsi di specializzazione e aggiornamento 
 
  1.  Le  guide  turistiche  iscritte  all'elenco  nazionale  possono
acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche e territoriali,  tra
loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo,
mediante la partecipazione a corsi di contenuto  teorico  e  pratico,
autorizzati dal Ministero del turismo. 
  2. Il superamento  dei  corsi  di  specializzazione,  della  durata
minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi
in   apposite   sezioni    dell'elenco    nazionale,    recanti    la
specializzazione tematica e territoriale acquisita. 
  3. Le guide turistiche  hanno  l'obbligo  di  curare,  con  cadenza
almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle  proprie
competenze e conoscenze, al fine  di  assicurare  la  qualita'  delle
proprie prestazioni e di  contribuire  al  migliore  esercizio  della
professione nell'interesse dei turisti, mediante  corsi  a  contenuto
teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentiti  le
associazioni di categoria e, se  del  caso,  altri  soggetti  che  il
Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati gli ambiti  e  le  modalita'  di  specializzazione  e  di
aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonche' le misure e le  sanzioni
di  carattere  interdittivo  dell'esercizio  della  professione,   da
adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma  3.  I
decreti di cui  al  presente  comma  sono  volti  a  disciplinare  le
specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la  valenza  e  a
definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard  minimi
al fine di assicurare l'uniformita' dei percorsi di  specializzazione
attivati.