Art. 2 
 
Accesso  ai  servizi   bancari,   finanziari,   di   investimento   e
                            assicurativi 
 
  1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a
servizi bancari, finanziari, di investimento e  assicurativi  nonche'
nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche
esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del
contratto o successivamente, le  informazioni  sono  suscettibili  di
influenzarne condizioni e termini, non e'  ammessa  la  richiesta  di
informazioni relative allo  stato  di  salute  della  persona  fisica
contraente concernenti patologie oncologiche da  cui  la  stessa  sia
stata precedentemente affetta e il  cui  trattamento  attivo  si  sia
concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla  data
della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in  cui
la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di
eta'. Le informazioni di cui al presente  comma  non  possono  essere
acquisite neanche da fonti diverse dal contraente  e,  qualora  siano
comunque nella disponibilita'  dell'operatore  o  dell'intermediario,
non possono essere utilizzate per la determinazione delle  condizioni
contrattuali. 
  2. In tutte le fasi di accesso a servizi  bancari,  finanziari,  di
investimento   e   assicurativi,   ivi   compresi    le    trattative
precontrattuali e la stipulazione  o  il  rinnovo  di  contratti,  le
banche, gli istituti di credito, le imprese di  assicurazione  e  gli
intermediari finanziari e assicurativi  forniscono  alla  controparte
adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di  cui  e'
fatta  espressa  menzione  nei  moduli  o  formulari  predisposti   e
utilizzati ai fini della stipulazione  o  del  rinnovo  dei  predetti
contratti. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1  e  2  non  possono  essere  altresi'
applicati  al  contraente  limiti,  costi  e  oneri  aggiuntivi   ne'
trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalita' dei
contraenti a legislazione vigente. 
  4. E' fatto divieto alle banche, agli  istituti  di  credito,  alle
imprese  di  assicurazione   e   agli   intermediari   finanziari   e
assicurativi di  richiedere  l'effettuazione  di  visite  mediche  di
controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per
la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma. 
  5. Qualora le informazioni di cui al comma 1  siano  state  fornite
precedentemente,  non  possono  essere  utilizzate  ai   fini   della
valutazione del rischio  dell'operazione  o  della  solvibilita'  del
contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A  tal
fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di
credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario
o assicurativo, mediante raccomandata con  avviso  di  ricevimento  o
posta elettronica certificata, la certificazione  rilasciata  secondo
le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1.  Entro
trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori  di
cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma
1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione. 
  6.  Nei  contratti  concernenti  operazioni  e   servizi   bancari,
finanziari,  di  investimento  e  assicurativi  nonche'  negli  altri
contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la   violazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5  determina  la  nullita'  delle
singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al
comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta  la  nullita'  del
contratto, che rimane valido ed efficace per il  resto.  La  nullita'
opera soltanto a vantaggio della  persona  fisica  contraente  ed  e'
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Comitato interministeriale per il credito e  il  risparmio,
con propria deliberazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
dati personali, stabilisce le modalita' di attuazione  del  comma  1,
eventualmente   predisponendo   formulari    e    modelli.    Analogo
provvedimento e' adottato, entro il medesimo termine di cui al  primo
periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,  sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.