Art. 3 
 
 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione 
 
  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute
dei  richiedenti  non  possono  riportare  informazioni  relative   a
patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di  dieci
anni dalla conclusione del trattamento  attivo  della  patologia,  in
assenza di recidive o ricadute, ovvero piu'  di  cinque  anni  se  la
patologia e' insorta prima del compimento  del  ventunesimo  anno  di
eta' »; 
    b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo  le  parole:  «
genitori adottivi,» sono inserite le  seguenti:  «  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »; 
    c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la
salute, » sono  inserite  le  seguenti:  «  nel  rispetto  di  quanto
disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ». 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le
adozioni internazionali, sono stabilite le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 22, 29-bis e 57 della legge  4
          maggio 1983 n. 184, recante: «Diritto  del  minore  ad  una
          famiglia», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  17  maggio
          1983, n. 133, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente: 
                «Art. 22 (Dell'affidamento preadottivo). - 1.  Coloro
          che  intendono  adottare  devono  presentare   domanda   al
          tribunale  per  i   minorenni,   specificando   l'eventuale
          disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori  che
          si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma
          1,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  concernente
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate. E' ammissibile  la  presentazione  di
          piu' domande  anche  successive  a  piu'  tribunali  per  i
          minorenni, purche' in ogni caso se ne dia  comunicazione  a
          tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la
          domanda e' presentata possono richiedere copia  degli  atti
          di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi,  agli
          altri  tribunali;  gli   atti   possono   altresi'   essere
          comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
          presentazione e puo' essere rinnovata. 
                2. In ogni momento a coloro  che  intendono  adottare
          devono essere fornite, se richieste,  notizie  sullo  stato
          del procedimento. 
                3.  Il   tribunale   per   i   minorenni,   accertati
          previamente i requisiti  di  cui  all'articolo  6,  dispone
          l'esecuzione delle adeguate indagini di  cui  al  comma  4,
          ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali
          singoli o associati, nonche' avvalendosi  delle  competenti
          professionalita'  delle   aziende   sanitarie   locali   ed
          ospedaliere,  dando  precedenza  nella   istruttoria   alle
          domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore  a
          cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo
          4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
                4. Le indagini,  che  devono  essere  tempestivamente
          avviate e concludersi entro centoventi  giorni,  riguardano
          in particolare  la  capacita'  di  educare  il  minore,  la
          situazione personale ed economica,  la  salute,  l'ambiente
          familiare dei richiedenti, i  motivi  per  i  quali  questi
          ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al
          primo periodo concernenti la  salute  dei  richiedenti  non
          possono  riportare  informazioni   relative   a   patologie
          oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di  dieci
          anni  dalla  conclusione  del  trattamento   attivo   della
          patologia, in assenza di recidive o ricadute,  ovvero  piu'
          di cinque  anni  se  la  patologia  e'  insorta  prima  del
          compimento del ventunesimo anno di eta'. Con  provvedimento
          motivato, il termine entro il quale devono  concludersi  le
          indagini puo' essere prorogato una sola  volta  e  per  non
          piu' di centoventi giorni. 
                5.  Il  tribunale  per  i  minorenni,  in  base  alle
          indagini  effettuate,  sceglie  tra  le  coppie  che  hanno
          presentato  domanda  quella  maggiormente   in   grado   di
          corrispondere alle esigenze del minore. 
                6.  Il  tribunale  per  i  minorenni,  in  Camera  di
          consiglio, sentiti il pubblico  ministero,  gli  ascendenti
          dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia  compiuto
          gli anni dodici e anche il minore  di  eta'  inferiore,  in
          considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa
          ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio,
          l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita'  con
          ordinanza.  Il  minore  che   abbia   compiuto   gli   anni
          quattordici    deve    manifestare    espresso     consenso
          all'affidamento alla coppia prescelta. 
                7. Il tribunale per i minorenni  deve  in  ogni  caso
          informare i richiedenti sui fatti  rilevanti,  relativi  al
          minore, emersi dalle indagini.  Non  puo'  essere  disposto
          l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in  stato
          di adottabilita', salvo che non sussistano  gravi  ragioni.
          L'ordinanza  e'  comunicata  al  pubblico   ministero,   ai
          richiedenti ed al tutore. Il provvedimento  di  affidamento
          preadottivo e' immediatamente, e comunque non  oltre  dieci
          giorni, annotato a cura del  cancelliere  a  margine  della
          trascrizione di cui all'articolo 18. 
                8. Il tribunale  per  i  minorenni  vigila  sul  buon
          andamento dell'affidamento  preadottivo  avvalendosi  anche
          del  giudice  tutelare  e  dei  servizi  locali  sociali  e
          consultoriali. In caso di accertate  difficolta',  convoca,
          anche separatamente,  gli  affidatari  e  il  minore,  alla
          presenza, se  del  caso,  di  uno  psicologo,  al  fine  di
          valutare  le  cause  all'origine  delle  difficolta'.   Ove
          necessario, dispone interventi di  sostegno  psicologico  e
          sociale.» 
                «Art. 29-bis. - 1. Le persone  residenti  in  Italia,
          che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo  6
          e che intendono  adottare  un  minore  straniero  residente
          all'estero, presentano dichiarazione di  disponibilita'  al
          tribunale per i minorenni del distretto  in  cui  hanno  la
          residenza  e  chiedono  che  lo  stesso  dichiari  la  loro
          idoneita' all'adozione. 
                2. Nel caso di cittadini italiani  residenti  in  uno
          Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
          36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del
          distretto in cui  si  trova  il  luogo  della  loro  ultima
          residenza; in mancanza, e' competente il  tribunale  per  i
          minorenni di Roma. 
                3. Il tribunale per i minorenni, se  non  ritiene  di
          dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per
          manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro  quindici
          giorni dalla presentazione, copia  della  dichiarazione  di
          disponibilita' ai servizi degli enti locali. 
                4. I servizi socio-assistenziali  degli  enti  locali
          singoli  o  associati,  anche  avvalendosi  per  quanto  di
          competenza delle aziende sanitarie  locali  e  ospedaliere,
          svolgono le seguenti attivita': 
                  a)  informazione  sull'adozione  internazionale   e
          sulle relative procedure, sugli enti  autorizzati  e  sulle
          altre forme di solidarieta' nei  confronti  dei  minori  in
          difficolta',  anche  in   collaborazione   con   gli   enti
          autorizzati di cui all'articolo 39-ter; 
                  b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche
          in collaborazione con i predetti enti; 
                  c)  acquisizione  di  elementi   sulla   situazione
          personale, familiare e sanitaria degli  aspiranti  genitori
          adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni  che
          li determinano, sulla loro attitudine  a  farsi  carico  di
          un'adozione  internazionale,  sulla   loro   capacita'   di
          rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori  o
          di uno solo, sulle  eventuali  caratteristiche  particolari
          dei minori che  essi  sarebbero  in  grado  di  accogliere,
          nonche' acquisizione di ogni altro elemento  utile  per  la
          valutazione da parte del tribunale per  i  minorenni  della
          loro idoneita' all'adozione. 
                4. I servizi socio-assistenziali  degli  enti  locali
          singoli  o  associati,  anche  avvalendosi  per  quanto  di
          competenza delle aziende sanitarie  locali  e  ospedaliere,
          svolgono le seguenti attivita': 
                  a)  informazione  sull'adozione  internazionale   e
          sulle relative procedure, sugli enti  autorizzati  e  sulle
          altre forme di solidarieta' nei  confronti  dei  minori  in
          difficolta',  anche  in   collaborazione   con   gli   enti
          autorizzati di cui all'articolo 39-ter; 
                  b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche
          in collaborazione con i predetti enti; 
                  c)  acquisizione  di  elementi   sulla   situazione
          personale, familiare e sanitaria degli  aspiranti  genitori
          adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22,
          comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale,  sulle
          motivazioni che li determinano,  sulla  loro  attitudine  a
          farsi carico  di  un'adozione  internazionale,  sulla  loro
          capacita' di rispondere in modo adeguato alle  esigenze  di
          piu' minori o di uno solo, sulle eventuali  caratteristiche
          particolari dei minori  che  essi  sarebbero  in  grado  di
          accogliere, nonche' acquisizione  di  ogni  altro  elemento
          utile per la valutazione  da  parte  del  tribunale  per  i
          minorenni della loro idoneita' all'adozione. 
                5.  I  servizi  trasmettono  al   tribunale   per   i
          minorenni, in esito  all'attivita'  svolta,  una  relazione
          completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i
          quattro   mesi   successivi   alla    trasmissione    della
          dichiarazione di disponibilita'.» 
                «Art. 57. Il tribunale verifica: 
                  1) se ricorrono le circostanze di cui  all'articolo
          44; 
                  2) se l'adozione realizza il  preminente  interesse
          del minore. 
              A tal fine il tribunale  per  i  minorenni,  sentiti  i
          genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione  di  adeguate
          indagini da effettuarsi, tramite i  servizi  locali  e  gli
          organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore  e
          sulla di lui famiglia. 
              L'indagine dovra' riguardare in particolare: 
                a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare  e
          istruire il minore, la situazione personale  ed  economica,
          la salute, nel rispetto di  quanto  disposto  dall'articolo
          22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare  degli
          adottanti; 
                b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare
          il minore; 
                c) la personalita' del minore; 
                d) la  possibilita'  di  idonea  convivenza,  tenendo
          conto della personalita' dell'adottante e del minore.