Art. 3 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione 1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta' »; b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »; c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ». 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 22, 29-bis e 57 della legge 4 maggio 1983 n. 184, recante: «Diritto del minore ad una famiglia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O., come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 22 (Dell'affidamento preadottivo). - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata. 2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento. 3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi giorni. 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. 6. Il tribunale per i minorenni, in Camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. 7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18. 8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.» «Art. 29-bis. - 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione. 2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma. 3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali. 4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita': a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione. 4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita': a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione. 5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.» «Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovra' riguardare in particolare: a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalita' del minore; d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.