Art. 4 
 
Accesso alle procedure concorsuali e  selettive,  al  lavoro  e  alla
                      formazione professionale 
 
  1. Ai fini. dell'accesso alle procedure  concorsuali  e  selettive,
pubbliche  e  private,  quando   nel   loro   ambito   sia   previsto
l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti  lo  stato  di
salute dei candidati, e' fatto  divieto  di  richiedere  informazioni
relative allo stato di  salute  dei  candidati  medesimi  concernenti
patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti
e il cui  trattamento  attivo  si  sia  concluso,  senza  episodi  di
recidiva, da piu' di dieci  anni  alla  data  della  richiesta.  Tale
periodo e' ridotto della meta' nel  caso  in  cui  la  patologia  sia
insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentite  le
organizzazioni di pazienti oncologici  iscritte  nella  sezione  Reti
associative del Registro unico nazionale del Terzo settore  ai  sensi
dell'articolo 41 del codice del  Terzo  settore  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la  forma  giuridica
di associazioni di secondo livello  iscritte  al  predetto  Registro,
possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,   specifiche
politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta
da   una   patologia   oncologica,   eguaglianza   di    opportunita'
nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella  fruizione  dei
relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera  e
retributivi. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 41 del decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  6
          giugno 2016, n. 106.», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2 agosto 2017, n. 179, S.O., e' il seguente: 
                Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti  associative
          sono  enti  del  Terzo  settore  costituiti  in  forma   di
          associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: 
                  a) associano, anche indirettamente  attraverso  gli
          enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a  100  enti
          del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20  fondazioni
          del Terzo settore, le cui sedi  legali  o  operative  siano
          presenti in almeno cinque regioni o province autonome; 
                  b)  svolgono,  anche   attraverso   l'utilizzo   di
          strumenti informativi idonei a garantire  conoscibilita'  e
          trasparenza in favore del pubblico e dei propri  associati,
          attivita'   di   coordinamento,   tutela,   rappresentanza,
          promozione o supporto degli enti  del  Terzo  settore  loro
          associati e delle loro  attivita'  di  interesse  generale,
          anche  allo  scopo  di  promuoverne   ed   accrescerne   la
          rappresentativita' presso i soggetti istituzionali. 
                2.  Sono   reti   associative   nazionali   le   reti
          associative  di  cui  al  comma  1  che  associano,   anche
          indirettamente attraverso gli enti  ad  esse  aderenti,  un
          numero non inferiore a 500 enti del  Terzo  settore  o,  in
          alternativa, almeno 100 fondazioni del  Terzo  settore,  le
          cui sedi legali o operative siano presenti in almeno  dieci
          regioni o province  autonome.  Le  associazioni  del  terzo
          settore formate da un  numero  non  inferiore  a  100  mila
          persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o
          provincie autonome sono equiparate  alle  reti  associative
          nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1,  lettera
          b). 
                3. Le reti associative nazionali possono  esercitare,
          oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le  seguenti
          attivita': 
                  a) monitoraggio dell'attivita' degli enti  ad  esse
          associati, eventualmente anche con riguardo al suo  impatto
          sociale, e predisposizione  di  una  relazione  annuale  al
          Consiglio nazionale del Terzo settore; 
                  b)  promozione  e  sviluppo  delle   attivita'   di
          controllo,  anche  sotto  forma  di  autocontrollo   e   di
          assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 
                4.   Le   reti   associative    possono    promuovere
          partenariati  e  protocolli  di  intesa  con  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 
                5.  E'  condizione  per   l'iscrizione   delle   reti
          associative nel Registro unico nazionale del Terzo  settore
          che i rappresentanti legali ed amministratori  non  abbiano
          riportato condanne penali, passate in giudicato, per  reati
          che  comportano   l'interdizione   dai   pubblici   uffici.
          L'iscrizione, nonche' la costituzione e  l'operativita'  da
          almeno un anno, sono  condizioni  necessarie  per  accedere
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in  ogni
          caso,  non  possono  essere   destinate,   direttamente   o
          indirettamente, ad enti  diversi  dalle  organizzazioni  di
          volontariato, dalle associazioni di  promozione  sociale  e
          dalle fondazioni del Terzo settore. 
                6. Alle reti associative operanti nel settore di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera y),  le  disposizioni  del
          presente  articolo  si   applicano   nel   rispetto   delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile,  e  alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della  legge
          16 marzo 2017, n. 30. 
                7. Gli atti costitutivi o  gli  statuti  disciplinano
          l'ordinamento  interno,  la  struttura  di  Governo  e   la
          composizione e il funzionamento degli organi sociali  delle
          reti   associative   nel   rispetto   dei    principi    di
          democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza  di  tutti
          gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
                8. Gli atti costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare il diritto di  voto  degli
          associati in assemblea anche in deroga a  quanto  stabilito
          dall'articolo 24, comma 2. 
                9. Gli atti costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare le modalita'  e  i  limiti
          delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
          stabilito dall'articolo 24, comma 3. 
                10. Gli atti costitutivi o  gli  statuti  delle  reti
          associative    possono    disciplinare    le     competenze
          dell'assemblea degli associati anche  in  deroga  a  quanto
          stabilito dall'articolo 25, comma 1.».