Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le  organizzazioni  di  pazienti  oncologici  iscritte  nella
sezione Reti associative  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore ai sensi dell'articolo  41  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la  forma  giuridica
di associazioni di secondo livello  iscritte  al  predetto  Registro,
sono  disciplinate  le  modalita'  e  le  forme,  senza   oneri   per
l'assistito, per la certificazione della  sussistenza  dei  requisiti
necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente
legge. 
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro della salute,  e'  definito  l'elenco
delle eventuali patologie  oncologiche  per  le  quali  si  applicano
termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2,  comma
1, 3, comma 1, lettera a), e 4,  comma  1.  Fino  all'emanazione  del
decreto di cui al primo periodo,  si  applicano  comunque  i  termini
previsti dalla presente legge. 
  3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli  articoli
2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari
e assicurativi stipulati dopo la data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione,  nazionale  e
internazionale, nonche' i concorsi banditi dopo la medesima  data  di
entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi
ivi  introdotti,  a  pena  di   nullita'   delle   singole   clausole
contrattuali  o  della  parte  degli   atti   amministrativi,   anche
endoprocedimentali, da essi difformi. La nullita'  opera  soltanto  a
vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile  d'ufficio
in ogni stato e grado del procedimento. 
  4.  Il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali   vigila
sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 
  5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dalla  presente  legge
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 dicembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 5: 
              In vigore dal 4 luglio 2006 
              - Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  6
          giugno 2016, n. 106.», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2  agosto  2017,  n.  179,  S.O.,  si   veda   nelle   note
          all'articolo 4.