La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante: «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni). - 1.-14. (omissis) 15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. 16.-18. (omissis).».