Art. 3 
 
           Disposizioni in materia di termini legislativi 
 
  1. All'articolo  26  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «sedici  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    b) al comma 7, le  parole:  «e  del  Ministro  della  transizione
ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Ministro  per  le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa e  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 novembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la
          concorrenza  2021),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.188 del 12 agosto 2022, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 26  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  dei
          procedimenti amministrativi in funzione  di  sostegno  alla
          concorrenza e per la semplificazione in  materia  di  fonti
          energetiche rinnovabili). - 1.-3. (omissis) 
              4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare, entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  in  materia
          di   fonti   energetiche   rinnovabili,   anche   ai   fini
          dell'adeguamento  della  normativa   vigente   al   diritto
          dell'Unione europea, della razionalizzazione, del  riordino
          e della semplificazione  della  medesima  normativa,  della
          riduzione degli oneri regolatori a carico dei  cittadini  e
          delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese. 
              5.-6. (omissis) 
              7. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del
          Ministro per le riforme istituzionali e la  semplificazione
          normativa e del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  della  cultura,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso
          nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione  di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo' comunque procedere.  Gli  schemi  dei  decreti
          legislativi sono trasmessi alle  Camere  per  l'espressione
          dei pareri da parte della Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti
          per materia e per i profili finanziari, che si  pronunciano
          nel termine di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il  quale  i  decreti  legislativi  possono  essere
          comunque  adottati.  Qualora  il   termine   previsto   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          scada nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine di delega previsto dal comma 4, o  successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
              8.- 13. (omissis).».