Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La  Commissione  e'  composta  da  venti  senatori  e  da  venti
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione
al  numero  dei  componenti  dei  gruppi  parlamentari,   assicurando
comunque la  presenza  di  almeno  un  senatore  per  ciascun  gruppo
esistente al Senato della Repubblica e  di  almeno  un  deputato  per
ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati. 
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza  della
Camera di appartenenza di non avere  ricoperto  o  di  non  ricoprire
ruoli  nei  procedimenti  giudiziari  relativi   ai   fatti   oggetto
dell'inchiesta. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati, d'intesa tra  loro,  convocano  la  Commissione,
entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei  suoi  componenti,  per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Se nessuno  riporta  tale  maggioranza,  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti; e' eletto il candidato che  ottiene  il  maggior  numero  di
voti. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si  procede  ai
sensi del comma 4. 
  6. Le disposizioni dei commi 4  e  5  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive.