Art. 3 
 
                      Audizioni a testimonianza 
 
  1. Per le audizioni a testimonianza  davanti  alla  Commissione  si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  2.  Per  i  fatti  oggetto  dell'inchiesta  parlamentare   non   e'
opponibile alla Commissione il  segreto  d'ufficio,  professionale  o
bancario. E' sempre opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.  Per  il  segreto  di  Stato  si
applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'art.  366  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art.  366.  -  Chiunque,   nominato   dall'Autorita'
          giudiziaria perito,  interprete,  ovvero  custode  di  cose
          sottoposte a sequestro  dal  giudice  penale,  ottiene  con
          mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di  comparire  o
          di prestare il suo ufficio, e'  punito  con  la  reclusione
          fino a  sei  mesi  o  con  la  multa  da  lire  trecento  a
          cinquemila. 
                Le stesse pene si applicano a chi,  chiamato  dinanzi
          all'Autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
                Le disposizioni precedenti si applicano alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'Autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
                Se il colpevole e' un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
              - Il testo  dell'art.  372  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art.  372.  -  Chiunque,  deponendo  come  testimone
          innanzi  all'Autorita'  giudiziaria  o  alla  Corte  penale
          internazionale, afferma il falso o  nega  il  vero,  ovvero
          tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui
          quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due  a
          sei anni.». 
                - La legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante:  «Sistema
          di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto» e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 24 agosto 2007.