Art. 4 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione,  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto  salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
  3. La Commissione ha facolta' di ottenere, nelle materie  attinenti
alle finalita' della presente  legge,  anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie  di
atti e di documenti relativi a  procedimenti  e  inchieste  in  corso
presso l'autorita' giudiziaria o  altri  organi  inquirenti,  nonche'
copie di  atti  e  di  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste
parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di  atti
e di documenti anche di propria iniziativa. 
  4.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la  trasmissione  di  copia  degli  atti  e  dei  documenti
richiesti,  con  decreto  motivato  solo  per   ragioni   di   natura
istruttoria. Il decreto ha efficacia  per  sei  mesi  e  puo'  essere
rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita'  giudiziaria
provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non
puo' essere rinnovato o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle
indagini preliminari. 
  5.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere
coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti  a  procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 
  6. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle
finalita' della presente legge. 
  7. Quando gli atti  o  i  documenti  siano  stati  assoggettati  al
vincolo di segreto funzionale da parte delle  competenti  Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione. 
  8. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  5,  la  Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,  anche
in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o  inchieste
in corso. 
  9.  Ove  occorra  chiedere  lo  svolgimento   di   accertamenti   o
l'acquisizione di documenti fuori  del  territorio  dello  Stato,  si
applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo  III  del
libro  XI  del  codice   di   procedura   penale   e   dei   trattati
internazionali. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
                «Art. 133. -  1.  Se  il  testimone,  il  perito,  la
          persona   sottoposta   all'esame   del    perito    diversa
          dall'imputato, il consulente  tecnico,  l'interprete  o  il
          custode  di  cose  sequestrate,   regolarmente   citati   o
          convocati,  omettono  senza  un  legittimo  impedimento  di
          comparire nel luogo, giorno e  ora  stabiliti,  il  giudice
          puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e  puo'  altresi'
          condannarli, con ordinanza, al pagamento di  una  somma  da
          lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
          ammende  nonche'  alle  spese   alle   quali   la   mancata
          comparizione ha dato causa. 
                1-bis. La disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
          applica in caso  di  mancata  comparizione  del  querelante
          all'udienza in  cui  sia  stato  citato  a  comparire  come
          testimone,  limitatamente  ai  casi  in  cui   la   mancata
          comparizione del querelante integra  remissione  tacita  di
          querela, nei casi in cui essa e' consentita. 
                2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.». 
              - Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
                «Art. 329. - 1. Gli atti  di  indagine  compiuti  dal
          pubblico  ministero  e  dalla   polizia   giudiziaria,   le
          richieste  del  pubblico  ministero  di  autorizzazione  al
          compimento di atti di indagine e gli atti del  giudice  che
          provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto  fino
          a quando  l'imputato  non  ne  possa  avere  conoscenza  e,
          comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
                2.  Quando  e'   strettamente   necessario   per   la
          prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
          deroga a quanto previsto  dall'art.  114,  consentire,  con
          decreto motivato, la pubblicazione di  singoli  atti  o  di
          parti di essi.  In  tal  caso,  gli  atti  pubblicati  sono
          depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 
                3. Anche quando gli atti non sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                  a) l'obbligo del segreto per singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                  b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.». 
              - Il testo del Capo II del titolo III del libro XI  del
          codice di procedura penale reca: 
                «Rogatorie all'estero».