Art. 5 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il  personale  di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o  concorre  a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza  per  ragioni
di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per  tutto  quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di  cui
al comma 2 si applicano a chiunque diffonde  in  tutto  o  in  parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo  dell'art.  326  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art. 326. -  Il  pubblico  ufficiale  o  la  persona
          incaricata di un pubblico servizio, che, violando i  doveri
          inerenti alle funzioni o al servizio, o  comunque  abusando
          della sua qualita', rivela notizie  di  ufficio,  le  quali
          debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
                Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica  la
          reclusione fino a un anno. 
                Il pubblico ufficiale o la persona incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.».