Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonche' le seguenti: 
    a)  situazione  di   emergenza:   interruzione   imprevista   del
funzionamento dei macchinari  utilizzati  per  determinare  il  sesso
dell'embrione; 
    b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini
maschi previsto all'allegato I, Capo  1,  Tabella  1,  numero  4,  al
regolamento (CE) n. 1099/2009; 
    c) incubatoio: lo stabilimento di cui all'articolo 4, punto  47),
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti al regolamento (UE) n.  2016/429  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo  2016,  si
          veda nelle note alle premesse.