Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonche' le seguenti: a) situazione di emergenza: interruzione imprevista del funzionamento dei macchinari utilizzati per determinare il sesso dell'embrione; b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, al regolamento (CE) n. 1099/2009; c) incubatoio: lo stabilimento di cui all'articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si veda nelle note alle premesse.