Art. 3 Divieto di abbattimento selettivo di pulcini 1. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica: a) con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso; b) in caso di identificazioni erronee del sesso legate alla sensibilita' e alla percentuale di affidabilita' della tecnologia impiegata («errori di sessaggio»); c) quando ricorre una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a); d) nei casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorita' competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009, e' contemplato lo spopolamento; e) quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone; f) quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle Autorita' competenti, come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. 3. In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi e' effettuato esclusivamente mediante metodi, alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009. 4. L'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione di cui al comma 3 avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, di seguito denominata «ASL», competente per territorio.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61: «Art. 4 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza. 2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente a svolgere attivita' di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attivita' ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 4. La regione e' l'autorita' competente per le attivita' di cui all'art. 41, comma 2, lettera c), numero 1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorita' competente per le finalita' del presente decreto e' il Ministero.». - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si veda nelle note alle premesse.