Art. 3 
 
                  Divieto di abbattimento selettivo 
                             di pulcini 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2026,  e'  vietato  l'abbattimento
selettivo dei pulcini di linea maschile delle  galline  della  specie
Gallus  gallus  domesticus,  provenienti  da  linee  di   allevamento
orientate alla produzione di uova non destinate alla cova. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica: 
    a) con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile
rilevare in tempo utile il sesso; 
    b) in caso di  identificazioni  erronee  del  sesso  legate  alla
sensibilita' e alla percentuale  di  affidabilita'  della  tecnologia
impiegata («errori di sessaggio»); 
    c) quando ricorre una  situazione  di  emergenza,  come  definita
all'articolo 2, comma 1, lettera a); 
    d) nei casi in cui, nel piano di azione  adottato  dall'autorita'
competente responsabile ai sensi  dell'articolo  18  del  regolamento
(CE) n. 1099/2009, e' contemplato lo spopolamento; 
    e) quando l'abbattimento  dei  pulcini  si  rende  necessario  in
osservanza della disciplina afferente alle malattie  animali  ovvero,
in casi  particolari,  per  motivi  connessi  alla  protezione  degli
animali o della salute e sicurezza delle persone; 
    f) quando all'abbattimento si procede nel  corso  di  esperimenti
scientifici svolti sotto il  controllo  delle  Autorita'  competenti,
come individuate dall'articolo 4  del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 26. 
  3. In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre  2026,  l'abbattimento
dei pulcini maschi  e'  effettuato  esclusivamente  mediante  metodi,
alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento
(CE) n. 1099/2009. 
  4. L'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione di cui al
comma 3  avviene  sotto  la  vigilanza  e  il  controllo  del  medico
veterinario ufficiale della  azienda  sanitaria  locale,  di  seguito
denominata «ASL», competente per territorio. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti all'art. 18 della  legge  4  agosto
          2022, n. 127, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante  attuazione  della
          direttiva  2010/63/UE  sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61: 
                «Art. 4 (Autorita' competenti).  -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero,
          le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,  i
          comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti  di
          rispettiva competenza. 
              2. Salvo diversa  previsione  dei  singoli  ordinamenti
          regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento
          e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti  di
          cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione  e
          revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento  o
          di fornitura di animali di cui all'allegato I del  presente
          decreto, destinati ad essere usati nelle  procedure  o  per
          impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici,  con
          o senza scopo di lucro. 
              3.   L'azienda   sanitaria   locale    territorialmente
          competente ove  ha  sede  lo  stabilimento  e'  l'autorita'
          competente  a  svolgere  attivita'   di   vigilanza   negli
          stabilimenti  utilizzatori  e  attivita'  ispettiva   negli
          stabilimenti di  allevamento  o  di  fornitura  di  animali
          destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i
          loro organi o tessuti ai  fini  scientifici,  con  o  senza
          scopo di lucro. 
              4.  La  regione  e'  l'autorita'  competente   per   le
          attivita' di cui all'art. 41, comma 2, lettera  c),  numero
          1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,
          e successive modificazioni. 
              5.  Salvo  quanto  disposto  dai  commi  2,  3   e   4,
          l'autorita'  competente  per  le  finalita'  del   presente
          decreto e' il Ministero.». 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
          veda nelle note alle premesse.