Art. 4 
 
                     Tecnologie per il sessaggio 
 
  1. Gli incubatoi, al fine  di  osservare  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  3,  sono  dotati  di  strumenti   che   consentono   di
determinare  il  sesso  dell'embrione  quanto  prima   possibile   e,
comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.