Art. 5 
 
                       Misure per implementare 
                   le tecnologie per il sessaggio 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e con il Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono stabilite: 
    a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in  grado
di determinare il  sesso  dell'embrione,  secondo  le  piu'  avanzate
tecnologie,  il   prima   possibile   e   comunque   non   oltre   il
quattordicesimo giorno dall'incubazione; 
    b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo,  attraverso  la
promozione  del  miglioramento  tecnologico  e  il  monitoraggio  dei
risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso
dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio; 
    c) sentite le associazioni nazionali di  categoria,  linee  guida
per   favorire   l'adeguamento   strutturale   degli   incubatoi    e
l'implementazione delle tecnologie disponibili piu'  avanzate,  volte
ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e con il Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  previa  intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida  per
promuovere campagne informative sulla filiera  di  provenienza  delle
uova  e  degli  ovoprodotti,  attraverso  un  adeguato   sistema   di
etichettatura («labelling»).