Art. 7 
 
                      Vigilanza sugli incubatoi 
                    e accertamento degli illeciti 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  e  le  ASL,  nell'ambito   delle   rispettive
competenze, costituiscono le autorita' competenti designate: 
    a) ad effettuare il controllo e  la  vigilanza  sugli  incubatoi,
anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle
disposizioni del presente decreto; 
    b) all'accertamento  e  alla  contestazione  delle  violazioni  e
all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal  presente
decreto secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 novembre  1981,
n. 689. E' fatta salva la competenza dell'autorita'  giudiziaria  per
l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con  un
reato. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O.