Art. 8 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.