Art. 8 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la
disposizione di cui  all'articolo  3,  comma  4,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.