Art. 2 
 
              Riconoscimento, esecuzione e trasmissione 
                   dei provvedimenti di sequestro 
 
  1. Per i provvedimenti di sequestro  autorita'  di  esecuzione,  ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, e' il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo
del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta  di
un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi  di  cui
al primo periodo non sono noti,  e'  competente  il  giudice  per  le
indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del  distretto
dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di
sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha  la  sede
sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda  beni  situati
in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori  situati  in
distretti  diversi,  e'  competente  il  giudice  per   le   indagini
preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto  dove  si
trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero,  a  parita'  di
numero, del distretto dove si trova il bene di maggior  valore  o  il
debitore della somma piu' elevata. 
  2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del  comma
1, e' competente il giudice per le  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale di Roma. 
  3. Una copia del certificato e del provvedimento di sequestro  sono
trasmessi dall'autorita' di emissione  anche  al  pubblico  ministero
presso il tribunale competente ai sensi dei commi 1 e 2. 
  4.  Sulla   richiesta   di   riconoscimento   ed   esecuzione   del
provvedimento di sequestro il giudice  per  le  indagini  preliminari
decide  con  decreto  motivato,  acquisito  il  parere  del  pubblico
ministero e assunta,  anche  tramite  la  polizia  giudiziaria,  ogni
necessaria informazione. Il  pubblico  ministero  esprime  il  parere
entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3,
del regolamento, entro ventiquattro ore.  Decorsi  tali  termini,  il
giudice per le indagini preliminari provvede  anche  in  assenza  del
parere del pubblico ministero. 
  5. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del  codice
di procedura  penale  in  materia  di  esecuzione,  di  revoca  e  di
impugnazione del decreto di sequestro preventivo. 
  6. Dell'esecuzione del sequestro e della proposizione di istanze di
revoca e di atti di impugnazione l'autorita' giudiziaria che  procede
da' tempestiva comunicazione all'autorita'  emittente  e,  quando  il
provvedimento  di  sequestro  ha  ad  oggetto   un   bene   culturale
appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresi' al Ministero
della cultura, con avviso della facolta' di presentare osservazioni e
dei termini entro i quali puo' essere esercitata. 
  7. Fermo quanto previsto dall'articolo 3,  comma  7,  nei  casi  di
concorso di provvedimenti di cui  all'articolo  26  del  regolamento,
quando i  provvedimenti  di  sequestro  sono  stati  riconosciuti  da
giudici per le indagini preliminari di distretti diversi,  competente
a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire e' il giudice
che per primo ha  ricevuto  il  certificato  di  congelamento.  Se  i
certificati di congelamento sono stati emessi in  pari  data,  si  ha
riguardo, nell'ordine, al certificato  di  congelamento  relativo  al
provvedimento di sequestro emesso con data piu' risalente, al decreto
di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni  ovvero
a quello emesso in data anteriore. 
  8. Per i provvedimenti di  sequestro  autorita'  di  emissione,  ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento e'  la
medesima autorita' giudiziaria che ha adottato  il  provvedimento  di
sequestro.