Art. 3 
 
              Riconoscimento, esecuzione e trasmissione 
                    dei provvedimenti di confisca 
 
  1. Per i provvedimenti di  confisca  autorita'  di  esecuzione,  ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, e' la
corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si  tratta
di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se  i  luoghi  di
cui al primo periodo non sono noti, e' competente la corte di appello
del luogo dove la persona  nei  cui  confronti  e'  stata  emessa  la
decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica,  dove
ha la sede sociale. Quando la decisione  di  confisca  riguarda  beni
situati in distretti diversi  o  crediti  esigibili  presso  debitori
situati in distretti diversi, e' competente la corte di  appello  del
distretto dove si trova il maggior  numero  di  beni  o  di  debitori
ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il  bene  di
maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. 
  2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del  comma
1, e' competente la Corte di appello di Roma. 
  3. Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, la corte  di
appello dispone il rinvio del riconoscimento  e  dell'esecuzione  del
provvedimento  di  confisca  con  decreto  motivato  adottato   senza
formalita' e ordina, contestualmente,  il  sequestro  preventivo  dei
beni e delle somme di danaro oggetto del provvedimento di confisca. 
  4. Quando non provvede ai sensi del comma 3,  il  presidente  della
corte di appello fissa la data dell'udienza in  camera  di  consiglio
per  la  decisione  non  oltre  venti  giorni  dalla  ricezione   del
certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della  data  di
udienza e' comunicato al  procuratore  generale  e  all'autorita'  di
emissione  ed  e'  notificato  alla  persona  nei  cui  confronti  il
provvedimento di confisca e' stato  emesso,  al  suo  difensore  e  a
coloro che, sulla base  degli  atti,  risultano  essere  titolari  di
diritti  reali  sul  bene   oggetto   della   confisca.   Quando   il
provvedimento  di  confisca  ha  ad   oggetto   un   bene   culturale
appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e'  altresi'
notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste
dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello
decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione  con  sentenza
depositata nei quindici giorni  successivi  all'udienza  e,  in  ogni
caso,  non  oltre   quarantacinque   giorni   dalla   ricezione   del
certificato. 
  5. Contro la sentenza di cui al comma  4  e'  ammesso  ricorso  per
cassazione per violazione di legge. Il ricorso e' presentato, a  pena
di inammissibilita', presso la cancelleria  della  corte  di  appello
entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di
deposito. Entro i cinque  giorni  successivi  alla  proposizione  del
ricorso, la cancelleria della corte di  appello  trasmette  gli  atti
alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in
camera di consiglio con  le  forme  previste  dall'articolo  611  del
codice di procedura penale. In caso di annullamento  con  rinvio,  la
corte di appello decide entro  venti  giorni  dalla  ricezione  degli
atti. 
  6. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento  di
confisca e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione al  procuratore
generale presso la corte  d'appello.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 7 agosto  2015,
n. 137. 
  7. Nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del
regolamento, quando oltre a un provvedimento di  sequestro  e'  stato
riconosciuto anche un  provvedimento  di  confisca,  e'  eseguito  il
provvedimento di confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti
di  sequestro  e  piu'  provvedimenti  di  confisca,  ovvero   quando
concorrono piu'  provvedimenti  di  confisca,  la  corte  di  appello
competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire  e'
determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 6 7. 
  8. Fermo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento,  per  la
destinazione  dei  beni   confiscati,   si   osservano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo
7 agosto 2015, n. 137. 
  9. Per i provvedimenti di confisca, autorita' di emissione ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1,  numero  8),  del  regolamento,  e'  il
pubblico  ministero  presso  il  giudice  dell'esecuzione,   e,   nei
procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di   prevenzione
patrimoniali previste dal decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, il pubblico  ministero  presso  il  giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento di confisca. 
  10. Quando la confisca e' ordinata con  una  sentenza  di  condanna
emessa all'esito di un processo in cui  l'imputato  non  e'  comparso
personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera g), punti i) e  ii)  del  regolamento,  il  pubblico
ministero  dispone  la  notifica  della   sentenza   al   condannato,
informandolo  delle  condizioni  e  dei  termini  per   chiedere   la
rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis  del  codice
di procedura penale  e  della  possibilita'  che  il  nuovo  giudizio
comporti  una  diversa  statuizione  sulla  confisca.   Il   pubblico
ministero emette il certificato  di  confisca  quando  l'interessato,
ricevuta la notifica, dichiara  espressamente  di  non  opporsi  alla
confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine  di  cui
all'articolo 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero
quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile  o
rigetta la  richiesta  di  rescissione.  Su  richiesta  del  pubblico
ministero, il giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  il  sequestro
preventivo dei beni oggetto di confisca. 
  11. Le disposizioni del comma 10 si applicano, altresi',  nei  casi
di  confisca  ordinata  dal  giudice  dell'esecuzione  a  seguito  di
sentenza emessa all'esito di un processo in  cui  l'imputato  non  e'
comparso personalmente. In tal  caso,  unitamente  all'ordinanza  che
ordina la confisca, all'imputato e' altresi' notificata la sentenza. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano gli articoli  127,  611  e  629-bis  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
                2. Fino a cinque giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
                3.  Il  pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato richiede di essere sentito ed e'  detenuto
          o internato in luogo posto fuori della  circoscrizione  del
          giudice, si  provvede  mediante  collegamento  a  distanza,
          oltre che nei casi particolarmente  previsti  dalla  legge,
          quando  l'interessato  vi  consente.  In  caso   contrario,
          l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
                4. L'udienza e' rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
                5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono  previste
          a pena di nullita'. 
                6.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. 
                7. Il giudice provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
                8.   Il    ricorso    non    sospende    l'esecuzione
          dell'ordinanza, a meno  che  il  giudice  che  l'ha  emessa
          disponga diversamente con decreto motivato. 
                9.  L'inammissibilita'  dell'atto  introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
                10. Il verbale di  udienza  e'  redatto  soltanto  in
          forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.» 
                «Art. 611 (Procedimento). - 1. La corte provvede  sui
          ricorsi in camera di  consiglio.  Se  non  e'  diversamente
          stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo  127,
          la  corte  giudica  sui   motivi,   sulle   richieste   del
          procuratore   generale   e   sulle   memorie    senza    la
          partecipazione del procuratore generale  e  dei  difensori.
          Fino a quindici giorni prima  dell'udienza  il  procuratore
          generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono
          presentare motivi nuovi, memorie e, fino  a  cinque  giorni
          prima, memorie di replica. 
                1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui  ricorsi
          contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai  sensi
          dell'articolo 442 il procuratore  generale  e  i  difensori
          possono chiedere la trattazione in  pubblica  udienza.  Gli
          stessi  possono  chiedere  la  trattazione  in  camera   di
          consiglio con la loro partecipazione per la decisione: 
                  a) sui ricorsi per i  quali  la  legge  prevede  la
          trattazione   con   l'osservanza   delle   forme   previste
          dall'articolo 127; 
                  b)  sui  ricorsi   avverso   sentenze   pronunciate
          all'esito di  udienza  in  camera  di  consiglio  senza  la
          partecipazione delle parti, a norma dell'articolo  598-bis,
          salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per  oggetto
          la specie o la misura della pena, anche con riferimento  al
          giudizio    di    comparazione    fra    circostanze,     o
          l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di
          pene sostitutive, della sospensione della pena o della  non
          menzione della  condanna  nel  certificato  del  casellario
          giudiziale. 
                1-ter. Le  richieste  di  cui  al  comma  1-bis  sono
          irrevocabili e sono presentate, a pena  di  decadenza,  nel
          termine di dieci  giorni  dalla  ricezione  dell'avviso  di
          fissazione  dell'udienza.  Quando  ritiene  ammissibile  la
          richiesta proposta,  la  corte  dispone  che  l'udienza  si
          svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei
          difensori. La cancelleria da' avviso del  provvedimento  al
          procuratore  generale  e  ai  difensori,  indicando  se  il
          ricorso sara' trattato in udienza pubblica o in  camera  di
          consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. 
                1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la
          corte puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in
          udienza  pubblica  o  in  camera  di   consiglio   con   la
          partecipazione del procuratore generale e dei difensori per
          la rilevanza  delle  questioni  sottoposte  al  suo  esame,
          dandone  comunicazione  alle  parti  mediante  l'avviso  di
          fissazione dell'udienza. 
                1-quinquies. Nei  procedimenti  da  trattare  con  le
          forme previste dall'articolo 127,  l'avviso  di  fissazione
          dell'udienza e' comunicato o notificato almeno venti giorni
          prima dell'udienza e i termini di cui ai commi  1  e  1-ter
          sono  ridotti  a  cinque  giorni  per   la   richiesta   di
          intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie  e  a
          tre giorni per le memorie di replica. 
                1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione
          giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio
          per la trattazione del ricorso in  udienza  pubblica  o  in
          camera di consiglio  con  la  partecipazione  delle  parti,
          indicando la ragione del  rinvio  e  dandone  comunicazione
          alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza. 
                2.» 
                «Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Fuori
          dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il  condannato
          o la persona sottoposta a misura di sicurezza con  sentenza
          passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto  in
          assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato  qualora
          provi che sia stato  dichiarato  assente  in  mancanza  dei
          presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia
          potuto proporre impugnazione  della  sentenza  nei  termini
          senza sua colpa, salvo risulti che  abbia  avuto  effettiva
          conoscenza  della  pendenza  del   processo   prima   della
          pronuncia della sentenza. 
                2. La richiesta e' presentata alla corte  di  appello
          nel cui distretto ha sede  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento, a pena  di  inammissibilita',  personalmente
          dall'interessato  o  da  un  difensore  munito  di  procura
          speciale entro  trenta  giorni  dal  momento  dell'avvenuta
          conoscenza della sentenza. 
                3.  La   corte   di   appello   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 127 e, se accoglie la  richiesta,  revoca  la
          sentenza e dispone la trasmissione degli  atti  al  giudice
          della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'. 
                4. Si applicano gli articoli 635 e 640.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 7 agosto 2015,  n.  137,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  5  (Procedimento  per  il   riconoscimento   e
          l'esecuzione della decisione di confisca). - 1.  Fuori  dei
          casi di cui all'articolo 7, il presidente  della  corte  di
          appello fissa la data dell'udienza in camera  di  consiglio
          per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del
          certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della
          data di udienza e' comunicato  al  procuratore  generale  e
          all'autorita' di emissione ed e'  notificato  alla  persona
          nei cui confronti il provvedimento  di  confisca  e'  stato
          emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla  base  degli
          atti, risultano essere titolari di diritti reali  sul  bene
          oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca
          ha ad oggetto un bene culturale appartenente al  patrimonio
          culturale nazionale, l'avviso  e'  altresi'  notificato  al
          Ministero della cultura. Si  osservano  le  forme  previste
          dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La  corte
          di appello decide  sulla  richiesta  di  riconoscimento  ed
          esecuzione con  sentenza  depositata  nei  quindici  giorni
          successivi all'udienza  e,  in  ogni  caso,  non  oltre  il
          termine di  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  della
          decisione di confisca e del certificato ad essa relativo. 
                1-bis. Contro la  sentenza  di  cui  al  comma  1  e'
          ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.  Il
          ricorso e' presentato, a pena di  inammissibilita',  presso
          la cancelleria della corte di appello  entro  dieci  giorni
          dalla  comunicazione   o   notificazione   dell'avviso   di
          deposito.   Entro   i   cinque   giorni   successivi   alla
          proposizione del ricorso, la  cancelleria  della  corte  di
          appello trasmette gli atti alla Corte  di  cassazione  che,
          nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio
          con le forme  previste  dall'articolo  611  del  codice  di
          procedura penale. Copia del provvedimento e'  trasmessa  al
          Ministero della giustizia.  In  caso  di  annullamento  con
          rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla
          ricezione  degli  atti,  informando  senza  indugio   della
          decisione l'autorita' competente dello Stato di emissione. 
                2. La sentenza  irrevocabile  di  riconoscimento  del
          provvedimento di confisca e' immediatamente  trasmessa  per
          l'esecuzione  al  procuratore  generale  presso  la   corte
          d'appello. 
                3. La confisca e' eseguita secondo la legge italiana,
          con le seguenti modalita': 
                  a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le  forme
          prescritte  dal  codice  di   procedura   civile   per   il
          pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto
          applicabili; 
                  b) sui beni immobili o mobili  registrati,  con  la
          trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 
                  c) sui beni aziendali organizzati  per  l'esercizio
          di un'impresa, oltre che con le modalita'  previste  per  i
          singoli    beni,    con    l'immissione     in     possesso
          dell'amministratore nominato dall'autorita' giudiziaria che
          ha disposto la confisca  o,  in  mancanza,  nominato  dalla
          Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento  nel
          registro  delle  imprese  presso  il  quale   e'   iscritta
          l'impresa; 
                  d)  sulle  azioni  e  sulle  quote   sociali,   con
          l'annotazione nei libri  sociali  e  con  l'iscrizione  nel
          registro delle imprese; 
                  e)  sugli  strumenti  finanziari  dematerializzati,
          compresi i titoli di debito pubblico, con la  registrazione
          nell'apposito  conto  tenuto  dall'intermediario  ai  sensi
          dell'articolo  15  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10,  comma  3,
          del  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.   170,   e
          successive modificazioni. 
                4. Dell'avvenuta esecuzione e' dato immediato  avviso
          all'autorita' di emissione. 
                5.  In  sede  di  esecuzione  l'autorita'  incaricata
          procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove
          necessario, dell'ausilio della forza pubblica. 
                6. Se la decisione di  confisca  ha  ad  oggetto  una
          somma di denaro,  la  Corte  di  appello,  ove  necessario,
          converte in euro l'importo  da  confiscare,  applicando  il
          tasso di cambio in vigore nel momento in cui  la  decisione
          di confisca e' stata emessa. 
                7. In caso di sopravvenuta  carenza  di  esecutivita'
          della decisione di confisca, l'autorita' giudiziaria  cessa
          l'esecuzione,  dandone   comunicazione   all'autorita'   di
          emissione e al Ministro della giustizia. 
                8. L'autorita'  giudiziaria  italiana  informa  senza
          indugio  il  Ministro  della  giustizia,  che  ne   informa
          immediatamente  lo  Stato  di   emissione,   di   qualsiasi
          decisione o misura che faccia venire meno la  decisione  di
          confisca o la privi  del  suo  carattere  esecutivo,  della
          esistenza  di  un  rischio   di   un'esecuzione   superiore
          all'importo  massimo,  della  esecuzione   parziale   della
          decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma
          di denaro da parte dell'interessato. 
                9.  Se  l'esecuzione  comporta  spese  da   ritenersi
          ingenti o eccezionali, l'autorita' giudiziaria ne  richiede
          alla competente  autorita'  dello  Stato  di  emissione  il
          riparto in misura congrua.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto
          legislativo 7 agosto 2015, n. 137: 
                «Art.  14  (Destinazione  delle  somme  e  dei   beni
          confiscati). - 1. Salvo diverso accordo  con  lo  Stato  di
          emissione, le somme conseguite dallo Stato  italiano  quale
          Stato  di   esecuzione   affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia,  di  cui  all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, secondo i seguenti criteri: 
                  a) nei casi in cui l'esecuzione ha  riguardato  una
          somma  pari  o  inferiore  ad  euro  10.000,  per  l'intero
          importo; 
                  b) nei casi in cui l'esecuzione ha  riguardato  una
          somma superiore a euro 10.000, per una misura  pari  al  50
          per cento  dell'importo  ottenuto,  con  restituzione  allo
          Stato di emissione del residuo. 
                2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto  ad  oggetto
          un bene diverso dal denaro e il bene puo'  essere  venduto,
          le somme ricavate dalla vendita  dei  beni  sono  ripartite
          secondo i criteri di cui al comma 1. 
                3. Ai beni diversi dalle somme  di  denaro,  che  non
          possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione
          si applica la disciplina  relativa  alla  destinazione  dei
          beni oggetto di confisca:  quando  la  confisca  sia  stata
          disposta ai sensi dell'articolo 3  della  decisione  quadro
          2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio  2005,  i  beni
          sono trasferiti al patrimonio  disponibile  dello  Stato  e
          sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
          confiscati  alla  criminalita'  organizzata,   secondo   le
          disposizioni  del  Libro  I,  Titolo   III,   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta
          a vendere o restituire  il  bene  specifico  oggetto  della
          decisione  di  confisca  quando   esso   costituisce   bene
          culturale appartenente al patrimonio  culturale  nazionale.
          Rispetto  a  tali  beni  restano   applicabili   le   norme
          vigenti.». 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante «Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.