Art. 4 
 
               Modifiche alle disposizioni del codice 
              di procedura penale in materia di assenza 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le  condizioni,
le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla  legge  in
relazione al reato per cui si procede»; 
    b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «con  l'avvertimento  all'imputato  che  potranno
essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni,  le  sanzioni  e  le
misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato
per cui si procede;»; 
    c) all'articolo 552, comma 1, lettera  d),  dopo  le  parole  «in
assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte,  ove
ne ricorrano le  condizioni,  le  sanzioni  e  le  misure,  anche  di
confisca, previste dalla legge in  relazione  al  reato  per  cui  si
procede;». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 419, 429 e 552 del
          codice di procedura penale, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 419 (Atti introduttivi). -  1.  Il  giudice  fa
          notificare all'imputato e alla persona offesa, della  quale
          risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso  del
          giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
          di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
          l'avvertimento all'imputato che, qualora  non  compaia,  si
          applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
          420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies e  potranno
          essere  disposte,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,   le
          sanzioni e le misure, anche  di  confisca,  previste  dalla
          legge in relazione al reato per cui si procede. 
                2.  L'avviso  e'  altresi'  comunicato  al   pubblico
          ministero  e  notificato  al  difensore  dell'imputato  con
          l'avvertimento della facolta'  di  prendere  visione  degli
          atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma
          2 e di presentare memorie e produrre documenti. 
                3. L'avviso contiene inoltre l'invito  a  trasmettere
          la  documentazione  relativa  alle  indagini  eventualmente
          espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 
                3-bis. L'imputato e la persona offesa  sono  altresi'
          informate che hanno facolta' di accedere  ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
                4. Gli avvisi sono  notificati  e  comunicati  almeno
          dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso
          termine e' notificata la citazione del responsabile  civile
          e  della  persona  civilmente   obbligata   per   la   pena
          pecuniaria. 
                5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare
          e  richiedere  il  giudizio  immediato  con   dichiarazione
          presentata in  cancelleria,  personalmente  o  a  mezzo  di
          procuratore speciale, almeno tre giorni  prima  della  data
          dell'udienza. Quando la dichiarazione e' presentata a mezzo
          di procuratore speciale, si osservano le modalita' previste
          dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2. L'atto di  rinuncia  e'
          notificato al pubblico ministero e alla persona offesa  dal
          reato a cura dell'imputato. 
                6. Nel caso previsto dal comma 5, il  giudice  emette
          decreto di giudizio immediato. 
                7. Le disposizioni dei commi 1 e 4  sono  previste  a
          pena di nullita'.» 
                «Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1.  Il
          decreto che dispone il giudizio contiene: 
                  a)  le  generalita'  dell'imputato   e   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori; 
                  b) l'indicazione della  persona  offesa  dal  reato
          qualora risulti identificata; 
                  c) l'enunciazione, in forma chiara e  precisa,  del
          fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                  d) l'indicazione sommaria delle fonti  di  prova  e
          dei fatti cui esse si riferiscono; 
                  d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona  offesa
          che hanno facolta' di accedere ai  programmi  di  giustizia
          riparativa; 
                  e) il dispositivo, con  l'indicazione  del  giudice
          competente per il giudizio; 
                  f) l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora
          dell'udienza per la prosecuzione del  processo  davanti  al
          giudice del dibattimento  con  l'avvertimento  all'imputato
          che  potranno  essere  disposte,  ove   ne   ricorrano   le
          condizioni, le sanzioni e le  misure,  anche  di  confisca,
          previste dalla legge in  relazione  al  reato  per  cui  si
          procede; 
                  g) la  data  e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che l'assiste. 
                2.  Il  decreto  e'  nullo  se  l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dal comma 1 lettere c) e f). 
                2-bis. 
                3. Tra la data del decreto e la data fissata  per  il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni. 
                3-bis. Qualora si proceda per i  reati  di  cui  agli
          articoli 589, secondo comma, e 589-bis del  codice  penale,
          il termine di cui al comma 3 non puo'  essere  superiore  a
          sessanta giorni. 
                4.» 
                «Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1.  Il
          decreto di citazione a giudizio contiene: 
                  a)  le  generalita'  dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori; 
                  b)  l'indicazione  della  persona  offesa,  qualora
          risulti identificata; 
                  c) l'enunciazione del  fatto,  in  forma  chiara  e
          precisa, delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle  che
          possono comportare l'applicazione di misure  di  sicurezza,
          con l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                  d)  l'indicazione  del   giudice   competente   per
          l'udienza di  comparizione  predibattimentale  nonche'  del
          luogo,  del  giorno  e  dell'ora  della  comparizione,  con
          l'avvertimento  all'imputato  che  non   comparendo   sara'
          giudicato in assenza e potranno  essere  disposte,  ove  ne
          ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche  di
          confisca, previste dalla legge in relazione  al  reato  per
          cui si procede; 
                  e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di  nominare
          un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
          dal difensore di ufficio; 
                  f)   l'avviso   che,   qualora   ne   ricorrano   i
          presupposti,  l'imputato,   entro   il   termine   di   cui
          all'articolo 554-ter, comma 2, puo' presentare le richieste
          previste dagli articoli 438 e 44,  444  e  464-bis4  ovvero
          presentare domanda di oblazione; 
                  g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
          preliminari e' depositato nella cancelleria del  giudice  e
          che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne
          visione e di estrarne copia; 
                  h)  la  data  e  la  sottoscrizione  del   pubblico
          ministero e dell'ausiliario che lo assiste; 
                  h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona  offesa
          hanno facolta' di accedere  a  un  programma  di  giustizia
          riparativa. 
                1-bis. 
                1-ter.  Qualora  si  proceda  per  taluni  dei  reati
          previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice  penale
          e per i reati previsti dall'articolo 590-bis  del  medesimo
          codice, la data di comparizione di cui al comma 1,  lettera
          d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del
          decreto. 
                2.  Il  decreto  e'  nullo  se  l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il  decreto  e'
          altresi' nullo se non  e'  preceduto  dall'avviso  previsto
          dall'articolo 415-bis, nonche'  dall'invito  a  presentarsi
          per rendere l'interrogatorio ai  sensi  dell'articolo  375,
          comma 3, qualora la persona  sottoposta  alle  indagini  lo
          abbia richiesto entro il termine di  cui  al  comma  3  del
          medesimo articolo 415-bis. 
                3. Il decreto di citazione e' notificato, a  pena  di
          nullita', all'imputato,  al  suo  difensore  e  alla  parte
          offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata  per
          l'udienza di comparizione predibattimentale.  Nei  casi  di
          urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e'
          ridotto a quarantacinque giorni. 
                4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
          ministero nella segreteria.».