Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 
 
  1. Al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la corte  di
appello del luogo dove si trova il bene e, quando  si  tratta  di  un
credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di  cui  al
primo periodo non sono noti, e' competente la corte  di  appello  del
luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la  decisione
di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede
sociale. Quando la decisione di confisca  riguarda  beni  situati  in
distretti diversi o crediti  esigibili  presso  debitori  situati  in
distretti diversi, e' competente la corte di  appello  del  distretto
dove si trova il maggior numero di  beni  o  di  debitori  ovvero,  a
parita' di numero, del distretto dove si trova  il  bene  di  maggior
valore o il debitore della somma piu' elevata.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi di
cui all'articolo 7, il presidente della corte  di  appello  fissa  la
data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione  non  oltre
venti giorni dalla ricezione del certificato e del  provvedimento  di
confisca. L'avviso della data di udienza e' comunicato al procuratore
generale e all'autorita' di emissione ed e' notificato  alla  persona
nei cui confronti il provvedimento di confisca e'  stato  emesso,  al
suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere
titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando  il
provvedimento  di  confisca  ha  ad   oggetto   un   bene   culturale
appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e'  altresi'
notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste
dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello
decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione  con  sentenza
depositata nei quindici giorni  successivi  all'udienza  e,  in  ogni
caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Contro  la
sentenza di cui al comma 1 e'  ammesso  ricorso  per  cassazione  per
violazione  di  legge.  Il  ricorso  e'   presentato,   a   pena   di
inammissibilita', presso la cancelleria della corte di appello  entro
dieci giorni  dalla  comunicazione  o  notificazione  dell'avviso  di
deposito. Entro i cinque  giorni  successivi  alla  proposizione  del
ricorso, la cancelleria della corte di  appello  trasmette  gli  atti
alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in
camera di consiglio con  le  forme  previste  dall'articolo  611  del
codice di procedura penale. Copia del provvedimento e'  trasmessa  al
Ministero della giustizia. In caso di  annullamento  con  rinvio,  la
corte di appello decide entro  venti  giorni  dalla  ricezione  degli
atti, informando senza indugio della decisione l'autorita' competente
dello Stato di emissione.»; 
      3) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  sentenza
irrevocabile di  riconoscimento  del  provvedimento  di  confisca  e'
immediatamente trasmessa per  l'esecuzione  al  procuratore  generale
presso la corte d'appello.»; 
    c) l'articolo 8 e' abrogato; 
    d) all'articolo 9, nella rubrica, le parole: «di  confisca»  sono
soppresse e, al comma 1, le parole «Se  piu'  decisioni  di  confisca
sono state riconosciute contro la stessa persona  e  per  i  medesimi
beni e se questa non dispone  di  mezzi  sufficienti  per  consentire
l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale,
tra le piu' decisioni, debba essere eseguita» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e
un provvedimento di sequestro  contro  la  stessa  persona  e  per  i
medesimi beni, se la persona non dispone  di  mezzi  sufficienti  per
consentire l'esecuzione di entrambi,  e'  eseguita  la  decisione  di
confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di  sequestro  e
piu'  provvedimenti  di  confisca,  ovvero  quando  concorrono   piu'
provvedimenti  di  confisca,  la  corte  di  appello   competente   a
individuare il provvedimento di confisca da eseguire  e'  determinata
sulla base dei criteri di cui  all'articolo  4,  comma  1.  La  corte
provvede». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 9  del  citato
          decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  4  (Garanzia  giurisdizionale).  -  1.   Sulla
          richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la corte
          di appello del luogo dove si trova il  bene  e,  quando  si
          tratta di un credito, del luogo dove si trova il  debitore.
          Se i luoghi di cui al  primo  periodo  non  sono  noti,  e'
          competente la corte di appello del luogo  dove  la  persona
          nei cui confronti e' stata emessa la decisione di  confisca
          risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha  la  sede
          sociale. Quando la  decisione  di  confisca  riguarda  beni
          situati in distretti diversi  o  crediti  esigibili  presso
          debitori situati in distretti  diversi,  e'  competente  la
          corte di appello del distretto dove  si  trova  il  maggior
          numero di beni o di debitori ovvero, a parita'  di  numero,
          del distretto dove si trova il bene di maggior valore o  il
          debitore della somma piu' elevata. 
                2. Se la competenza non puo'  essere  determinata  ai
          sensi del comma 1, e' competente la  Corte  di  appello  di
          Roma. 
                3. L'autorita' giudiziaria,  che  rileva  la  propria
          incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti  alla  Corte
          di appello territorialmente competente e ne  informa  senza
          indugio  l'autorita'  di  emissione  e  il  Ministro  della
          giustizia.» 
                «Art. 9 (Concorso di decisioni).  -  1.  Quando  sono
          stati  riconosciuti  una  decisione  di   confisca   e   un
          provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i
          medesimi  beni,  se  la  persona  non  dispone   di   mezzi
          sufficienti per consentire  l'esecuzione  di  entrambi,  e'
          eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno  o
          piu' provvedimenti di sequestro  e  piu'  provvedimenti  di
          confisca, ovvero quando concorrono  piu'  provvedimenti  di
          confisca, la corte di appello competente a  individuare  il
          provvedimento di confisca da eseguire e' determinata  sulla
          base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.  La  corte
          provvede tenuto conto della gravita' del reato,  del  luogo
          di commissione del medesimo e delle date  delle  rispettive
          decisioni,  dando   comunicazione   senza   indugio   della
          decisione allo Stato di emissione.». 
              - Per l'articolo 5 del  citato  decreto  legislativo  7
          agosto 2015, n. 137, si veda nelle note all'articolo 3.