Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 1. Al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata.»; b) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza e' comunicato al procuratore generale e all'autorita' di emissione ed e' notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca e' stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e' altresi' notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso e' presentato, a pena di inammissibilita', presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorita' competente dello Stato di emissione.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello.»; c) l'articolo 8 e' abrogato; d) all'articolo 9, nella rubrica, le parole: «di confisca» sono soppresse e, al comma 1, le parole «Se piu' decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le piu' decisioni, debba essere eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, e' eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 del citato decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Garanzia giurisdizionale). - 1. Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. 2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di Roma. 3. L'autorita' giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorita' di emissione e il Ministro della giustizia.» «Art. 9 (Concorso di decisioni). - 1. Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, e' eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede tenuto conto della gravita' del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.». - Per l'articolo 5 del citato decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, si veda nelle note all'articolo 3.