Art. 6 Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.»; b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro»; c) all'articolo 4, comma 1, le parole «nel cui territorio si trova il bene o la prova» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore», dopo le parole «12, comma 3» le parole: «dall'autorita'» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e' competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.»; d) all'articolo 5: 1) al comma 3, dopo le parole «senza ritardo», sono aggiunte le seguenti: «, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,»; 2) il comma 4 e' abrogato; e) all'articolo 11, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.»; f) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 11 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorita' dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e' competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.» «Art. 5 (Autorita' giudiziaria competente). - 1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6. 2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6. 3. Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 4. (abrogato). 5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di emissione." «Art. 11 (Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria italiana). - 1. L'autorita' giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste dall'articolo 12. In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.».