Art. 6 
 
      Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 
 
  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1  (Finalita').  -  1.   Il   presente   decreto   attua
nell'ordinamento  interno  la  decisione  quadro   2003/577/GAI   del
Consiglio, del 22 luglio 2003,  relativa  all'esecuzione  nell'Unione
europea  dei  provvedimenti  di  blocco  dei  beni  o  di   sequestro
probatorio.»; 
    b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Procedura
passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e
di sequestro»; 
    c) all'articolo 4, comma 1, le  parole  «nel  cui  territorio  si
trova il bene o  la  prova»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando  si
tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore»,  dopo  le
parole «12, comma 3» le parole: «dall'autorita'»  sono  soppresse  e,
dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Se i luoghi di  cui
al primo periodo non sono noti, e' competente  il  procuratore  della
Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona  nei
cui confronti e' stato emesso il provvedimento di  sequestro  risiede
o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando  il
provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi
o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi,  e'
competente  il  procuratore  della  Repubblica  del   capoluogo   del
distretto del luogo dove si trova il maggior  numero  di  beni  o  di
debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova  il
bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se  la
competenza  non  puo'  essere  determinata  ai  sensi   dei   periodi
precedenti, e' competente il Procuratore della Repubblica  presso  il
Tribunale di Roma.»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 3, dopo le parole «senza ritardo», sono aggiunte le
seguenti:  «,  oltre  che  al  Ministero  della  giustizia   a   fini
statistici,»; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    e) all'articolo 11, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  aggiunto
il seguente: «In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini
statistici, al Ministero della giustizia.»; 
    f)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione  dei  provvedimenti
di blocco e di sequestro». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  5  e  11  del
          citato decreto legislativo 15 febbraio 2016,  n.  35,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Ricezione del provvedimento di blocco  o  di
          sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione). - 1. Il
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene  o,
          quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova  il
          debitore riceve il provvedimento di sequestro o  di  blocco
          dall'autorita' dello  Stato  di  emissione,  unitamente  al
          certificato previsto dall'articolo  12,  comma  3,  e  alla
          richiesta  di  trasferimento   o   di   confisca   prevista
          dall'articolo  12,  comma  2,  ovvero  alla  richiesta   di
          mantenimento del bene nel territorio dello  Stato  prevista
          dall'articolo 12, comma 3. Se i  luoghi  di  cui  al  primo
          periodo non sono noti, e' competente il  procuratore  della
          Repubblica del capoluogo del distretto del  luogo  dove  la
          persona nei cui confronti e' stato emesso il  provvedimento
          di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove
          ha la sede sociale. Quando il  provvedimento  di  sequestro
          riguarda  beni  situati  in  distretti  diversi  o  crediti
          esigibili presso debitori situati in distretti diversi,  e'
          competente il procuratore della  Repubblica  del  capoluogo
          del distretto del luogo dove si trova il maggior numero  di
          beni o  di  debitori  ovvero,  a  parita'  di  numero,  del
          distretto dove si trova il bene  di  maggior  valore  o  il
          debitore della somma piu' elevata.  Se  la  competenza  non
          puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e'
          competente  il  Procuratore  della  Repubblica  presso   il
          Tribunale di Roma.» 
                «Art. 5 (Autorita' giudiziaria competente). -  1.  Il
          procuratore  della  Repubblica  indicato  nell'articolo  4,
          comma 1, provvede  sulla  richiesta  di  riconoscimento  ed
          esecuzione del  provvedimento  di  blocco  o  di  sequestro
          emesso  a   fini   probatori,   secondo   le   disposizioni
          dell'articolo 6. 
                2. Se il provvedimento di blocco o  di  sequestro  e'
          stato emesso a  fini  di  confisca,  il  procuratore  della
          Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie  richieste
          al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede
          secondo le disposizioni dell'articolo 6. 
                3. Copia delle richieste e' trasmessa senza  ritardo,
          oltre che al Ministero della giustizia a  fini  statistici,
          al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse
          si riferiscono ai procedimenti per i delitti  di  cui  agli
          articoli 51, commi  3-bis  e  3-quater,  e  371-bis,  comma
          4-bis, del codice di  procedura  penale  e  al  procuratore
          generale presso la corte di appello se esse si  riferiscono
          ai procedimenti per i  delitti  di  cui  all'articolo  407,
          comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 
                4. (abrogato). 
                5. Il procuratore della Repubblica che,  ricevuto  un
          provvedimento  di  blocco  o  di  sequestro,   ovvero   una
          richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del
          predetto  provvedimento,  rileva  che  esso   deve   essere
          eseguito da altro procuratore della  Repubblica,  ai  sensi
          dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente  gli  atti  al
          medesimo, dandone comunicazione all'autorita'  dello  Stato
          di emissione." 
                «Art. 11 (Casi di riconoscimento  ed  esecuzione  dei
          provvedimenti   di    sequestro    emessi    dall'autorita'
          giudiziaria  italiana).  -   1.   L'autorita'   giudiziaria
          italiana che, nel  corso  di  un  procedimento  penale,  ha
          emesso  un  provvedimento   di   sequestro   probatorio   o
          preventivo il cui oggetto si trova nel  territorio  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea,  puo'  richiedere   il
          riconoscimento    e    l'esecuzione    del    provvedimento
          rivolgendosi   direttamente    all'autorita'    giudiziaria
          competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti
          stabiliti dall'articolo  3  e  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo 12. In tal caso,  copia  del  certificato  e'
          trasmessa,  a   fini   statistici,   al   Ministero   della
          giustizia.».