Art. 7 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e  6,  comma  1,
lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali  di
emissione e di esecuzione hanno gia'  trasmesso  o,  rispettivamente,
ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  4  non  si  applicano  nei
procedimenti in cui, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i  decreti
che dispongono il giudizio o che citano l'imputato  a  giudizio  sono
stati gia' emessi.