Art. 21 Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili). - (Omissis) 13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entita' e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge».