Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicita', anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. 3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi. 3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicita' ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi cosi' determinati».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Obblighi dei produttori di AEE). - 1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V. 2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. 3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, puo' applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo puo' essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale. 3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicita', anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. 3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi. 3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicita' ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi cosi' determinati.».