Art. 10 
 
      Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali 
                e provenienti da processi da riciclo 
 
  1. In conformita' ai principi  dello  sviluppo  sostenibile  e  con
l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia  di  approvvigionamento
delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e  del
made in Italy, in coordinamento  con  il  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  promuove  e  sostiene  gli
investimenti   nel   territorio    nazionale,    la    ricerca,    la
sperimentazione, la certificazione e l'innovazione  dei  processi  di
produzione nella filiera primaria  di  trasformazione  in  Italia  di
fibre tessili di origine naturale nonche' provenienti da processi  di
riccio  e  dei  processi  di  concia  della  pelle,  con  particolare
attenzione alla certificazione della loro sostenibilita'  per  quanto
concerne  il  riciclo,  la  lunghezza  di  vita,  il  riutilizzo,  la
biologicita' e l'impatto ambientale. A tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuate le  imprese  beneficiarie,  le  modalita'  di
attuazione della misura nonche' il soggetto incaricato della relativa
gestione, con oneri nel  limite  dell'1,5  per  cento  delle  risorse
destinate all'attuazione della presente misura. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per  la  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
  4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse
nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato.