Art. 12 
 
                      Misure di semplificazione 
                    per la filiera della nautica 
 
  1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di  cui  al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il  comma  1-bis  e'
inserito il seguente: 
    «1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto  a  sette  giorni
per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20». 
  2. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.