Art. 14 
 
             Disposizioni per la promozione del settore 
                      della nautica da diporto 
 
  1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di  cui  al
decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A  tal
fine, qualora non sia in possesso del titolo  di  proprieta'  di  cui
all'articolo  19,  comma  1,  l'interessato  puo'  presentare,  ferma
restando l'applicazione delle vigenti  disposizioni  tributarie,  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto   notorio   con   sottoscrizione
autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nella quale attesta che il natante da diporto  e'  di  sua  esclusiva
proprieta', indicando la data e  il  luogo  di  acquisto  nonche'  le
generalita' del venditore», 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti,  durante  la
navigazione in acque territoriali  straniere,  possono  attestare  il
possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso  la
dichiarazione di costruzione o  importazione  prevista  dall'articolo
13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152,  corredata  della  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello  telematico
dell'automobilista, che attesti il possesso  e  la  nazionalita'  del
natante, rilasciata conformemente al modello  stabilito  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e  compensi,
da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato.  Tali  somme  sono
successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per
essere  destinate  al  funzionamento  dell'ufficio  di  conservatoria
centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo  delle
somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e'
aggiornato con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di  cui
al presente comma. La documentazione di cui al  presente  comma  deve
essere tenuta a bordo durante la navigazione  in  acque  territoriali
straniere».