Art. 17 
 
         Misure per la corretta informazione del consumatore 
       sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta 
 
  1. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
istituita una commissione tecnica composta da un  rappresentante  del
predetto Ministero, da  uno  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  da  uno   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e  da  uno  del  Ministero
della salute, nonche' da  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del  comparto,
con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di
redigere linee guida che identificano le lavorazioni  di  particolare
qualita' nell'ambito del processo produttivo del  pane  fresco,  come
definito dall'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018,  n.  131,  nonche'
della pasta di semola di grano duro, come  definita  dall'articolo  6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire  ai  produttori
di   darne   corretta    e    pertinente    evidenza    pubblicitaria
nell'etichettatura del prodotto. 
  2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti  comunque  denominati.   Le   amministrazioni   competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.