Art. 17 Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta 1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonche' da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualita' nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonche' della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto. 2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.