Art. 18 
 
                       Liceo del made in Italy 
 
    1. Al fine di  promuovere,  in  vista  dell'allineamento  tra  la
domanda e l'offerta di  lavoro,  le  conoscenze,  le  abilita'  e  le
competenze connesse al  made  in  Italy,  e'  istituito  il  percorso
liceale del made in Italy, che si  inserisce  nell'articolazione  del
sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, acquisito il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, si provvede alla definizione del  quadro  orario  degli
insegnamenti  e  degli  specifici  risultati  di  apprendimento   del
percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1  del  presente
articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto  delle
Linee guida per le discipline STEM, adottate ai  sensi  dell'articolo
1, comma 552, lettera a), della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
nonche' secondo i seguenti criteri: 
    a)  prevedere  l'acquisizione,  da  parte  degli   studenti,   di
conoscenze,  abilita'  e  competenze   approfondite   nelle   scienze
economiche e giuridiche, all'interno  di  un  quadro  culturale  che,
riservando attenzione  anche  alle  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline; 
    b) sviluppare negli studenti, sulla  base  della  conoscenza  dei
significati,  dei  metodi  e  delle  categorie   interpretative   che
caratterizzano  le  scienze  economiche  e   giuridiche,   competenze
imprenditoriali idonee alla promozione e  alla  valorizzazione  degli
specifici settori produttivi del made in Italy; 
    c) promuovere l'acquisizione,  da  parte  degli  studenti,  degli
strumenti necessari per la ricerca  e  per  l'analisi  degli  scenari
storico-geografici e  artistico-culturali  nonche'  della  dimensione
storica  e  dello  sviluppo  industriale  ed  economico  dei  settori
produttivi del made in Italy; 
    d)  prevedere  l'acquisizione,  da  parte  degli   studenti,   di
strutture e competenze comunicative in due lingue straniere  moderne,
corrispondenti  al  livello  B2  del   quadro   comune   europeo   di
riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del  quadro  comune
europeo di riferimento, per la seconda lingua; 
    e) prevedere misure di supporto allo  sviluppo  dei  processi  di
internazionalizzazione    anche    attraverso    il     potenziamento
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita'  formative
programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica e ferma restando la  possibilita'  di
ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati; 
    f) prevedere il rafforzamento  dei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento  attraverso  la  connessione  con  i
percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico
produttivo   di   riferimento,   favorendo    la    laboratorialita',
l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e  degli  enti  del
territorio; 
    g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con  progressiva
specializzazione, delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze
connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche  in  funzione
di  un  qualificato  inserimento  nel  mondo  del  lavoro   e   delle
professioni,   attraverso   il   potenziamento   dei   percorsi    di
apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
    h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito  dell'opzione  «made  in
Italy», di specifiche competenze, abilita' e conoscenze riguardanti; 
      1) principi e strumenti per la gestione d'impresa; 
      2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del  made  in
Italy; 
      3) strumenti  per  il  supporto  e  lo  sviluppo  dei  processi
produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy; 
      4) strumenti di sostegno  all'internalizzazione  delle  imprese
dei settori del made in Italy e delle relative filiere. 
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle  istituzioni
scolastiche nonche'  di  spazi  di  flessibilita'  per  l'adeguamento
dell'offerta formativa  alla  vocazione  economica  e  culturale  del
territorio. 
  4.  Nell'ambito   della   programmazione   regionale   dell'offerta
formativa possono essere attivati, a decorrere  dall'anno  scolastico
2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma  1  a
partire    dalle    classi    prime;    contestualmente,    l'opzione
economico-sociale presente all'interno del percorso del  liceo  delle
scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89,
confluisce nei percorsi liceali del made in  Italy,  ferma  restando,
per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento,
dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei  suddetti  percorsi
liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico
dei dirigenti scolastici e  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies  e
5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza  determinare
esuberi di  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e  di
personale docente in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di
cui al comma 2, la  costituzione  delle  classi  prime  del  percorso
liceale  del  made  in  Italy  puo'  avvenire,  su  richiesta   delle
istituzioni scolastiche che erogano l'opzione  economico-sociale  del
percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9,  comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 89,  e  previo  accordo  tra  l'ufficio  scolastico
regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano  degli
studi per il primo  biennio,  di  cui  all'allegato  A  annesso  alla
presente legge, subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti
risorse umane,  strumentali  e  finanziarie,  nel  limite  di  quelle
disponibili a legislazione vigente nonche' all'assenza di esuberi  di
personale in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o
maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto
previsto al comma 4. 
  6. Il percorso liceale del made in Italy  di  cui  al  comma  1  e'
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale
coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di  cui  fanno
parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli
enti  locali  e  le  parti  sociali,  che  opera  avvalendosi   anche
dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione
del sistema educativo di  istruzione  e  formazione  e  dell'Istituto
nazionale di documentazione,  innovazione  e  ricerca  educativa.  Ai
partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. Le amministrazioni competenti svolgono  le  attivita'  di
monitoraggio e  valutazione  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.