Art. 21 
 
               Promozione della valorizzazione e della 
             tutela del patrimonio culturale immateriale 
 
  1. Il Ministero della cultura e, per i profili  di  competenza,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  e  le  altre  amministrazioni   competenti   promuovono   la
valorizzazione   e   la   salvaguardia   del   patrimonio   culturale
immateriale,  quale   insieme   di   beni   intangibili   espressione
dell'identita' culturale collettiva del Paese. 
  2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di  beni
culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»; 
    b)  all'articolo  53,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «del
patrimonio  culturale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  anche
economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».