Art. 21 Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale 1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identita' culturale collettiva del Paese. 2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»; b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: «del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».