Art. 28 
 
          Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita' 
        storica delle opere musicali, audiovisive e librarie 
 
  1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che
le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche,
cineteche e biblioteche pubbliche, ancorche' oggetto di  elaborazioni
successive,  siano  conservate  e  rese  fruibili  anche  nella  loro
versione originale, al fine di evitare  che  operazioni  creative  di
riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e
divulgativi  sostituiscano  l'originale  e  ne  facciano  perdere  la
memoria.