Art. 31 
 
   Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale 
                     come destinazione turistica 
 
  1.  In  considerazione  dell'obiettivo  strategico  di   accrescere
l'attrattivita' turistica dell'Italia e la competitivita' dell'intero
settore turistico e agrituristico nazionale,  anche  con  riferimento
alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e  turistico  e
alla valorizzazione delle risorse naturali e  storico-artistiche  dei
territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonche' di assicurare che la
promozione  dell'Italia  o  di  parti   del   suo   territorio   come
destinazioni  turistiche  avvenga  entro  una  cornice  unitaria,  e'
istituito presso il Ministero  del  turismo  un  comitato  nazionale,
presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto  da
un delegato per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e  da  un
delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani.  Alle  riunioni
del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei
Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle  associazioni
di categoria dell'artigianato e  del  turismo  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo
politico, strategico  e  operativo  per  coordinare  le  campagne  di
promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche
nel caso in cui oggetto diretto dell'attivita' pubblicitaria sia  una
sola parte del territorio nazionale. Il comitato,  anche  avvalendosi
della collaborazione  di  esperti  a  titolo  gratuito,  individua  e
valorizza localita' considerate minori  ma  aventi  forte  potenziale
turistico, incoraggiando  la  creazione  di  itinerari  secondari  di
valore e  promuovendo  la  connessione  tra  i  territori  limitrofi,
affermando l'identita' locale italiana in identita'  competitiva.  Il
comitato promuove altresi' la costituzione di forme  di  cooperazione
locali e la realizzazione di un  sistema  turistico  di  destinazione
nonche'  della  figura  del   manager   di   destinazione.   Per   la
partecipazione  al  comitato  non  spettano  compensi,   gettoni   di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme  di
attuazione del comma 1. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.