Art. 32 
 
           Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi 
        ad alta intensita' di flussi turistici verso l'Italia 
 
  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari  nei  Paesi  ad  alta
intensita' di flussi turistici verso  l'Italia,  il  Ministero  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale  ha  facolta'  di
effettuare, nell'anno 2024,  assunzioni  di  personale  temporaneo  a
contratto di cui all'articolo 153, secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  da  destinare
esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti  del  contingente  di
cui all'articolo  152  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale  di
cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del  31  dicembre
2024. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite  di
2  milioni  di  euro  per   l'anno   2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.