Art. 36 
 
   Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole 
              da parte di imprese dello stesso settore 
 
  1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «L'ISMEA,  nei  limiti
delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato,  concede  mutui  a  tasso  agevolato in
favore di imprese  agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  che
attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o piu' imprese
operanti nel medesimo settore  di  produzione  primaria  o  di  prima
trasformazione. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione  dei  mutui
di cui al precedente periodo nonche' l'importo e  la  durata  massimi
del finanziamento».