Art. 37 
 
Fondo per la protezione delle indicazioni  geografiche  registrate  e
  dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il  Fondo  per  la
protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole,
alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate  ai  sensi
del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli  e  alimentari,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  recante
organizzazione comune  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli,  e  del
regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 17 aprile 2019, relativo  alla  definizione,  alla  designazione,
alla  presentazione  e  all'etichettatura  delle  bevande  spiritose,
all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella  presentazione
e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari  nonche'  alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle
bevande alcoliche, di seguito denominate  «II.GG.»,  e  dei  prodotti
agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in  Italia.  Il
Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. 
  2. Le attivita' finalizzate alla  tutela  giuridica  delle  II.GG.,
ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma  1,  sono
le seguenti: 
    a) attivita' di registrazione  come  indicazioni  geografiche  in
Paesi terzi, compatibilmente con il  sistema  giuridico  vigente  nel
singolo Paese,  oppure  quali  marchi  privatistici,  in  assenza  di
legislazione  analoga  a  tutela  delle  II.GG.,  previa  valutazione
tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste.  Sono  finanziabili   sia   le   nuove
registrazioni sia le attivita' connesse alla  rinnovazione  periodica
della validita' delle registrazioni gia' effettuate e di  ogni  altra
tassa od onere  previsti  dalle  specifiche  legislazione  dei  Paesi
terzi; 
    b) attivita' connesse alle opposizioni avverso la  registrazione,
in  Paesi  terzi,  di  marchi  o  di  altri  titoli   di   proprieta'
intellettuale, in contrasto con la  protezione  prevista  da  accordi
internazionali dei quali l'Italia e'  membro  o  dei  quali  l'Unione
europea e'  parte  contraente,  richiesta  da  soggetti  diversi  dai
consorzi di tutela riconosciuti in  base  alla  normativa  vigente  o
dalle autorita' italiane; 
    c)  attivita'  connesse  alla   presentazione   di   domande   di
assegnazione alle II.GG.  di  domini  internet  e  attivita'  avverso
eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio  in  favore  di
soggetti diversi dai consorzi di tutela  riconosciuti  in  base  alla
normativa vigente o dalle autorita' italiane; 
    d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilita' delle II.GG.
italiane, compresi i nomi di dominio  e  le  piattaforme  nella  rete
internet; 
    e) attivita' di  comunicazione  e  promozione  delle  II.GG.  che
subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di  Paesi  terzi
che limitano la piena protezione legale delle denominazioni  italiane
nei Paesi terzi interessati; 
    f) attivita' dirette verso Paesi terzi per migliorare e  favorire
la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del  patrimonio  culturale
ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i  distributori
e i consumatori finali del Paese terzo interessato. 
  3. Per le azioni di cui al comma 2,  lettere  d),  e)  e  f),  puo'
essere  previsto  il  coinvolgimento  dell'ICE  -  Agenzia   per   la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane. 
  4. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  1,  nella  misura  di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a
finanziare  le  camere  di  commercio  italiane  all'estero  per   le
attivita' di supporto alle  azioni  giudiziarie  ed  extragiudiziarie
intraprese a tutela dei propri  prodotti  agroalimentari  da  imprese
aventi sede legale e operativa in Italia. 
  5. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di finanziamento delle
attivita' e iniziative di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.