Art. 38 
 
             Valorizzazione delle pratiche tradizionali 
                       e del paesaggio rurale 
 
  1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino,
la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse
storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti  per
la  transumanza,  la  monticazione,  l'alpeggio  e   altre   pratiche
tradizionali locali, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025. 
  2. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare   e   delle   foreste,   da   adottare   entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita'  di  attuazione
per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.